Cessazione della materia del contendere per decadenza del permesso di costruire (TAR Pescara n. 79 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando, in corso di giudizio, la decadenza del permesso di costruire impugnato determina il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo la controversia priva di oggetto. L’inefficacia sopravvenuta del titolo edificatorio comporta l’esaurimento della funzione satisfattiva della tutela richiesta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese del giudizio, secondo quanto concordato dalle parti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR il permesso di costruire n. 219/19 rilasciato dal Comune di Pescara, chiedendone l’annullamento e contestando anche l’illegittimità dell’eventuale comportamento inerte dell’Amministrazione nell’istruttoria del titolo. Si costituivano in giudizio il Comune e il condominio controinteressato.
In pendenza del ricorso, le parti documentavano l’intervenuta decadenza del permesso di costruire e, all’udienza di smaltimento dell’arretrato, chiedevano concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la dichiarazione resa a verbale dalle parti e la produzione documentale, ha ritenuto che la decadenza del titolo edificatorio rendesse privo di consistenza attuale l’interesse sotteso all’impugnazione. La sopravvenuta inefficacia dell’atto ha infatti eliminato la lesione lamentata, sicché ogni ulteriore pronuncia di annullamento risulterebbe priva di utilità concreta per la ricorrente.
La fattispecie è stata pertanto ricondotta al paradigma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, venga meno la situazione sostanziale controversa e non residui alcuna questione da decidere, salvo il regolamento delle spese.
Quanto al profilo delle spese, il Collegio ha accolto l’accordo delle parti, disponendone la compensazione, coerente con la natura non satisfattiva dell’esito e con l’assenza di una soccombenza sostanziale in capo ad alcuna delle parti.
La pronuncia ha, infine, ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa, come prescritto dalla legge.
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Nota della Redazione
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