Astreinte dovuta anche per condanne pecuniarie della PA (TAR Campania n. 3634 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche per le condanne pecuniarie dell’amministrazione. Essa non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’istituto assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza al giudicato e stimola il debitore all’adempimento. La decorrenza iniziale è fissata dal giorno di comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato discendente da una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione, in suo favore, della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di importo nominale annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere l’emolumento, la fissazione della penalità di mora per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito opponendosi all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di aver adempiuto.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione, con assegnazione della carta elettronica e emissione dei buoni elettronici per € 1.500,00, pari a € 500 per ciascuno dei tre anni scolastici.

Sulla penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che ne consente la fissazione su richiesta di parte, salvo che sia manifestamente iniqua. La norma è stata integrata dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che ha previsto la decorrenza dal giorno di comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e ha escluso l’iniquità quando la misura è pari agli interessi legali.

Il Collegio richiama il principio già affermato dalla Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha funzione sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il danno da inesecuzione, ma reprime la disobbedienza al giudicato e stimola l’adempimento.

La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento che riteneva iniqua l’astreinte in presenza di condanne pecuniarie seriali, per esigenze di bilancio e crisi della finanza pubblica. Ove rapportata al saggio degli interessi legali, essa non può più considerarsi iniqua, realizzando un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La penalità è calcolata in misura pari agli interessi legali, in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti ad altro titolo, e decorre dal giorno di comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino all’effettivo soddisfacimento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato.

Il Tribunale ha infine nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, liquidando il compenso in € 1.000,00 e condannando il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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