Astreinte dovuta anche per condanne pecuniarie della PA (TAR Campania n. 4568 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche in favore del creditore di una condanna pecuniaria e non può ritenersi manifestamente iniqua quando è determinata in misura pari agli interessi legali. La funzione è sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non risarcitoria, sicché l’astreinte si cumula con gli interessi dovuti ad altro titolo. L’effetto liberatorio del pagamento non consegue alla sola emissione del mandato o dell’ordinativo, ma presuppone la comunicazione dell’ordinativo al creditore da parte della tesoreria, che lo ponga in condizione di riscuotere. Grava sull’amministrazione debitrice la prova dell’integrale adempimento.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di eredi del titolare di un’impresa individuale operante nel settore ortopedico, agiscono per l’ottemperanza al giudicato discendente da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata, come corretto e confermato da successiva sentenza passata in giudicato. Con quel titolo l’azienda sanitaria locale era stata condannata a pagare la somma di € 23.000,21, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalle scadenze delle singole fatture.
I ricorrenti chiedono l’accertamento dell’obbligo di pagamento, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. La difesa dell’azienda sanitaria eccepisce l’intervenuto pagamento delle fatture, producendo mandati di pagamento risalenti al 2009 e al 2010 e un estratto delle annotazioni di quietanza del tesoriere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la legittimazione passiva dell’azienda sanitaria e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il decreto ingiuntivo è passato in giudicato per effetto della sentenza confermativa rimasta inoppugnata ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Nel merito, l’eccezione di pagamento è disattesa. La Corte osserva in via dirimente che i mandati prodotti risalgono al 2009 e al 2010 e che l’azienda non ha dimostrato l’integrale adempimento, onere che su di essa gravava. La sola emissione del mandato di pagamento non rende la somma disponibile per il creditore: occorre la presentazione del mandato all’ufficio deputato, possibile solo dopo la comunicazione dell’ordinativo da parte della tesoreria. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1351 del 1997 e Cass. civ., Sez. I, n. 29776 del 2020, il Tribunale ribadisce che l’effetto liberatorio non può conseguire nell’inconsapevolezza del creditore, non informato e non posto in condizione di riscuotere, con ripercussioni sugli interessi e sul diritto di difesa. Né vale l’estratto di tesoreria, perché non è dimostrato che il mandato ivi annotato riguardasse le fatture in questione e manca l’indicazione dell’IBAN del beneficiario.
Accolta l’istanza di astreinte, il Collegio ricostruisce l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la novella della legge n. 208/2015, che ha previsto la decorrenza della penalità dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e ha escluso l’iniquità dell’astreinte parametrata agli interessi legali. Il principio era già acquisito in via giurisprudenziale secondo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014. La Corte rivede pertanto il precedente orientamento che riteneva iniqua la penalità in presenza di condanne pecuniarie e di esigenze di bilancio. La misura si cumula con gli interessi dovuti ad altro titolo, avendo funzione sanzionatoria.
Il Tribunale dichiara l’obbligo di esecuzione entro sessanta giorni, dispone la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, liquidando il compenso e ponendo le spese processuali a carico dell’azienda sanitaria soccombente.
Nota della Redazione
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