Divieto di alcol e rinnovo patente sindacabili nel merito tecnico (TAR Lombardia n. 3818 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione unionale che impone zero alcol alla guida è legittimamente apposta dalla commissione medica locale quando il giudizio tecnico si fonda sulle controindicazioni farmacologiche dei medicinali che il richiedente è obbligato ad assumere. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica resta nei limiti dell’irragionevolezza manifesta e del travisamento dei fatti. La certificazione specialistica che si limiti a prospettare la compatibilità con “dosi moderate” di alcol è priva di una valutazione tecnica quantificabile e non è idonea a superare la restrizione. La normativa in materia persegue finalità preventive e prognostiche e non consente prescrizioni individuali che sottraggano il guidatore ai controlli stradali.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da epilessia focale e in trattamento farmacologico, si sottoponeva a visita presso la Commissione Medica Locale incardinata presso l’ASST per il rinnovo della patente di categoria AB. All’esito, l’organo apponeva la prescrizione unionale c.d. zero alcol, recepita nel duplicato del documento rilasciato dalla Motorizzazione Civile. Il ricorrente impugnava il provvedimento e il duplicato, deducendo difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei requisiti minimi di idoneità previsti per l’epilessia.

Nelle more, esperiva il rimedio in autotutela dinanzi all’organo sanitario di RFI, che confermava l’idoneità ma reiterava la restrizione. Avverso tale nota e il nuovo duplicato proponeva motivi aggiunti. L’ASST eccepiva l’inammissibilità del gravame, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Il richiamo all’art. 119, comma V, cod. strada è inconferente, poiché la decadenza opera solo quando l’organo adito in reclamo rilasci una certificazione che contraddica la valutazione della commissione entro i termini dell’azione. Nella specie il ritardo dell’organo di riesame e la conformità del suo giudizio a quello originario non precludono la contestazione tempestiva.

Superata anche l’eccezione di improcedibilità: il ricorrente, avvalendosi della facoltà di chiedere una nuova certificazione, conserva integra la possibilità di impugnare il giudizio originario insieme alla successiva valutazione sfavorevole.

Quanto alla legittimazione passiva, la stessa è correttamente riferita all’Azienda sanitaria: la commissione medica locale è organo tecnico regionale, costituito presso i servizi dell’azienda sanitaria locale e composto da membri di eterogenea provenienza, con nomina rimessa alla Regione. La giurisprudenza amministrativa richiamata — TAR Veneto n. 1099 del 2023, TRGA Trentino Alto Adige n. 36 del 2022 e TAR Lazio n. 4472 del 2017 — conforta tale qualificazione.

Nel merito, il fulcro della decisione è il diverso piano su cui si muovono le parti. I giudizi medici non si concentrano sulla malattia, ma sui farmaci assunti dal ricorrente, i cui fogli illustrativi segnalano la possibile alterazione della capacità di guida in caso di assunzione di alcol. La certificazione prodotta si limita a sostenere la compatibilità con “dosi moderate”, ma resta priva di una valutazione tecnica quantificabile, poiché la normativa esprime il limite in termini rilevabili dagli strumenti di controllo.

Il Collegio esclude che possano riconoscersi ai singoli guidatori prescrizioni individuali sull’uso di bevande alcoliche, sottraendoli ai controlli stradali: la disciplina persegue finalità preventive e prognostiche e riconduce i guidatori a due sole categorie, i soggetti senza regole specifiche e coloro che non possono assumere alcol. Il ricorrente non ha dimostrato che la propria condizione sia equiparabile a quella di un cittadino in buona salute, essendo soggetto a limitazioni per l’obbligatoria assunzione dei farmaci. Il giudizio delle commissioni non appare perciò gravemente irragionevole, perché fondato su evidenze farmacologiche specifiche. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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