Accreditamento per branche e non rimborsabilità delle prestazioni di urologia (TAR Campania n. 931 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale è provvedimento abilitativo-concessorio rilasciato dalla Regione per singole branche di attività. Perché l’Azienda Sanitaria Locale sia tenuta a remunerare prestazioni afferenti a una determinata branca, la struttura sanitaria privata deve aver conseguito il relativo accreditamento, non potendo quello ottenuto per una branca valere anche per l’altra. Il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 delimita il perimetro delle prestazioni erogabili e non sono rimborsabili quelle non coperte, né per tipologia riconosciuta né nel quantum finanziario stabilito. Il recupero delle somme già erogate per prestazioni rese fuori accreditamento non richiede una specifica motivazione né la comparazione degli interessi contrapposti, applicandosi il principio civilistico della repetitio indebiti. Il difetto di accreditamento, noto all’operatore professionale, esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile.
Il Fatto
La struttura sanitaria ricorrente, casa di cura autorizzata e accreditata per la specialistica ambulatoriale e di ricovero, opera in forza di accordi contrattuali con l’Azienda Sanitaria Locale. Con tre provvedimenti del 2023 l’Azienda ha comunicato gli esiti di un gruppo di lavoro, ritenendo non rimborsabili le prestazioni chirurgiche di urologia erogate, sul presupposto che la struttura fosse priva del relativo accreditamento, e ha chiesto l’emissione di note di credito. Per alcune annualità il recupero è stato disposto mediante compensazione, per altre mediante restituzione diretta.
La ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR Campania, deducendo l’assimilabilità tra urologia e chirurgia generale, l’erronea applicazione retroattiva dei principi della giurisprudenza amministrativa, la violazione degli accordi di budget e del legittimo affidamento, nonché il difetto di garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha superato l’eccezione di improcedibilità, vertendosi comunque nel merito dell’infondatezza, e ha richiamato il proprio orientamento espresso con la sentenza n. 1345/2024. Ciò che rileva non è la sovrapponibilità concreta della fattispecie già esaminata dal giudice amministrativo, quanto il principio di diritto enunciato, applicabile a vicende pur diverse.
Il rapporto tra Servizio sanitario nazionale e strutture private accreditate si articola in una fase programmatica e in una fase contrattuale. Al di fuori del contratto la struttura non è obbligata a erogare prestazioni e l’Azienda non è tenuta a remunerarle; il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 costituisce il perimetro delle prestazioni rimborsabili. L’accreditamento, qualificato come provvedimento abilitativo-concessorio, è rilasciato per branche: la struttura deve ottenerlo per ciascuna di esse, non potendo quello conseguito per l’una estendersi all’altra.
Nel caso di specie il DCA n. 111/2014 aveva riconosciuto l’accreditamento definitivo per la cardiologia, la chirurgia generale, la medicina generale, l’ortopedia e la ginecologia, non anche per l’urologia. La specialità urologica è ormai autonoma sul piano accademico e organizzativo, come rappresentato nella relazione della struttura aziendale. Ammettere l’assimilazione significherebbe obliterare la distinzione tra le branche e alterare il sistema dei requisiti.
Il recupero delle somme già corrisposte non integra autotutela, ma incide su atti privatistici di pagamento non dovuti, riconducibili alla repetitio indebiti ex art. 2033 cod. civ.. L’esercizio di un diritto soggettivo non richiede specifica motivazione né comparazione di interessi, essendo sempre attuale l’interesse pubblico alla ripetizione. La struttura non poteva ignorare la differenza tra le due branche e si è assunta il rischio dell’erogazione non rimborsata: nessun affidamento è dunque tutelabile, anche in ragione della qualifica professionale dell’operatore.
Il principio di pianificazione della spesa resta circoscritto alle branche per cui sussiste l’accreditamento. Quanto alla doglianza sul computo della nota di credito per l’annualità contestata, non essendovi precisazioni difensive, resta fermo il potere-dovere dell’Azienda di confermare o rivedere i calcoli. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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