Carta del docente: il giudice dell’ottemperanza ordina l’accredito ma esclude l’astreinte (TAR Lombardia n. 3438 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, assegnando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventualità di un’ulteriore inadempienza. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è manifestamente iniqua e va respinta quando il credito azionato non abbia natura retributiva o corrispettiva, ma costituisca un contributo finalizzato all’aggiornamento professionale, la cui funzione non è compatibile con l’applicazione della penalità di mora.
Il Fatto
Un docente agiva davanti al TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la regolarità formale del ricorso, rilevava che la notifica del titolo esecutivo era avvenuta il 27 giugno 2024 e che il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, avendo il Ministero omesso qualsiasi deduzione, l’an e il quantum del credito erano da ritenersi incontestati. Il TAR ordinava quindi all’Amministrazione di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta del docente e accreditando la somma di € 1.000,00 entro novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nominava fin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto entro sessanta giorni.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio la respingeva in quanto manifestamente iniqua. La carta del docente, pur essendo erogata in denaro, costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale, non un corrispettivo di natura retributiva. La sua specifica funzione, quindi, rende la penalità di mora uno strumento inappropriato e non proporzionato alla natura del credito.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e, considerata la serialità del contenzioso, venivano liquidate in misura ridotta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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