Astreinte negata all’amministrazione per crisi di finanza pubblica (TAR Veneto n. 355 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica. L’istituto è astrattamente ammissibile nei confronti della P.A. inadempiente, ma la sua applicazione richiede la verifica concreta dei presupposti e l’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo. A tal fine rilevano la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, in quanto fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., possono integrare le altre ragioni ostative che giustificano il rigetto della domanda di astreinte, fermo restando l’obbligo di esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2019 al 2023.

Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma stabilita e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza posta a fondamento della pretesa è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo e che sia ancora inadempiente. Il TAR ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la carta elettronica e accreditando la somma ivi determinata, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare anche in parte gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del Ministero, cui dare esecuzione entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della P.A. inadempiente, ma la verifica dei presupposti e la graduazione dell’importo restano rimesse al potere discrezionale del giudice. Le condizioni peculiari del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive costituiscono fattori da valutare in concreto.

Su queste basi, il Collegio ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna al pagamento della penalità di mora. Tali ragioni ostative rilevano, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di astreinte è stata pertanto respinta, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00, disposta la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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