Ordinanza di demolizione vincolata anche in zona paesaggistica e senza sanatoria (TAR Lazio n. 226 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo costituisce atto vincolato, privo di margini di discrezionalità anche nel contenuto, e non richiede alcuna autonoma comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, essendo l’interesse alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità urbanistica in re ipsa. L’obbligo di motivazione è soddisfatto mediante la descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, poiché l’ordine di demolizione è atto dovuto e rigidamente vincolato. Il tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto non incide sulla doverosità dell’intervento repressivo né fonda un legittimo affidamento del proprietario. In presenza di opere eseguite in area paesaggisticamente vincolata, l’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo, a prescindere dal regime autorizzatorio disatteso.
Il Fatto
Il ricorrente, divenuto titolare di un terreno in forza di una determinazione regionale che ha legittimato occupazioni abusive di demanio collettivo, impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere realizzate su quel fondo e il ripristino dello stato dei luoghi, con termine di novanta giorni e avvertimento dell’esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza.
La contestazione trae origine da un verbale di ispezione dei Carabinieri, eseguito nell’ambito di un procedimento penale, che ha accertato il livellamento dell’area mediante muri di contenimento, un manufatto adibito ad abitazione e una struttura accessoria. L’area ricade in zona agricola vincolata, in ambito paesaggistico tutelato e sottoposta a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal carattere integralmente vincolato dell’ordinanza di demolizione. Secondo la giurisprudenza richiamata — da ultimo Cons. Stato, Sez. III, n. 2335 del 2025 — l’ente locale non dispone di alcun margine discrezionale, neppure quanto al contenuto dell’atto, né deve compiere una comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, perché la repressione degli abusi edilizi è attività doverosa.
Quanto alla motivazione, il Tribunale osserva che essa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come nella specie avvenuto. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9/2017 e la n. 16/2023, il Collegio ribadisce che l’ordine di demolizione è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto dai quali ricostruire l’iter logico dell’amministrazione. Il tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto non giustifica deviazioni dalla doverosità dell’intervento né fonda alcun legittimo affidamento, secondo Cons. Stato, Sez. II, n. 1297 del 2024.
Infondata è anche la censura sulla pretesa sanabilità degli abusi. Il Tribunale rileva che non risulta agli atti alcuna istanza di sanatoria presentata dal ricorrente e che, in sua assenza, l’ordinanza di demolizione deve essere eseguita. Nel merito, l’intervento — realizzato senza titolo e idoneo, per dimensioni e struttura, ad alterare l’aspetto esteriore dei luoghi in zona paesaggisticamente vincolata — rientra tra quelli subordinati a permesso di costruire, essendo riconducibile a nuova costruzione.
Il Collegio valorizza la giurisprudenza secondo cui le opere realizzate in area vincolata, anche se volumi tecnici o pertinenze, hanno rilevanza paesaggistica, poiché la tutela può esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi. Richiamando TAR Lazio, Sez. II quater, n. 2866 del 2026 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 4223 del 2024, si afferma che la carenza di autorizzazione paesaggistica è già di per sé decisiva. L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 rende doverosa la demolizione d’ufficio di ogni intervento realizzato sine titulo, non solo di quelli eseguiti senza permesso di costruire. L’alterazione riscontrata sorregge dunque il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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