Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente: astreinte negata per la crisi finanziaria (TAR Veneto n. 354 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso quando risultino integrate le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo il giudicato azionato passato in cosa giudicata e notificato all’Amministrazione. La condanna all’esecuzione del giudicato, anche mediante nomina del commissario ad acta, presuppone l’accertato inadempimento della parte pubblica. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta in modo automatico: la peculiare condizione del debitore pubblico, i vincoli di bilancio e lo stato della finanza pubblica possono costituire ragioni ostative alla sua applicazione, valutabili dal giudice nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Tali circostanze, quando integrino fatti notori, assumono rilievo ex art. 115 c.p.c..
Il Fatto
La parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito come docente a tempo determinato. Con la sentenza n. 273/2024 il Tribunale di Rovigo, sez. Lavoro, ha condannato l’Amministrazione a costituire in favore della ricorrente, con le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2024.
Non avendo l’Amministrazione dato spontanea esecuzione alla pronuncia, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma stabilita e la condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione in data 8 gennaio 2025. Le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. risultano pertanto soddisfatte.
Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza, risultando ancora inadempiente. Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accredito della somma sulla Carta elettronica. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega ed ulteriore termine di sessanta giorni, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
La domanda di condanna al pagamento dell’astreinte è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15/2014), secondo cui la specialità del debitore pubblico, le difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica costituiscono fattori da valutare in sede di verifica dei presupposti e di graduazione dell’importo, aggiungendo al limite della manifesta iniquità il diverso requisito della sussistenza di altre ragioni ostative.
Il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino concretamente la mancata condanna al pagamento della penalità, richiamando il proprio orientamento espresso in analoghe pronunce e qualificando tali ragioni ostative come fatti notori ex art. 115 c.p.c.. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombenza, liquidate in € 800,00, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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