Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e limiti della penalità di mora (TAR Sicilia n. 2113 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente che allega il titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato assolve l’onere probatorio sul fatto costitutivo del diritto; incombe pertanto sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La persistenza dell’obbligo di conformarsi al giudicato va affermata quando l’ente non deduca alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La penalità di mora non va concessa quando l’esecuzione implica un procedimento complesso che coinvolge più soggetti e il ritardo è riconducibile a un’eccezionale mole di procedimenti. La domanda di rivalutazione e interessi successivi al giudicato richiede la prova del maggior danno.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per due anni scolastici, con condanna del Ministero all’attribuzione della carta per un valore di € 1.000,00 per ciascun anno, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, l. n. 724/1994.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione ed è passato in giudicato, ma il Ministero non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività, la corresponsione degli importi maturati a titolo di rivalutazione successiva al passaggio in giudicato e una penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, riscontrando la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha poi richiamato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli.

Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a., spettava all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione né ha contestato la documentazione prodotta. Il Collegio ha pertanto affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’obbligo è stato esteso alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Tribunale ha respinto la domanda di penalità di mora, rilevando che l’esecuzione delle sentenze sull’attivazione della carta elettronica comporta un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, come affermato dal T.A.R. Veneto n. 1466 del 25 agosto 2025, e che il ritardo è riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti, comprovata dal vasto contenzioso insorto. Ha parimenti respinto la domanda di rivalutazione degli interessi successivi al giudicato, per mancanza di prova del maggior danno, richiamando il T.A.R. Campania n. 5361 del 16 luglio 2025.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza diritto ad alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015. Le spese, liquidate in € 500,00, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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