Ammissibile l’impugnazione immediata del bando per le concessioni demaniali marittime (TAR Lazio n. 9735 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’impugnazione immediata della lex specialis da parte del candidato che contesti non singole clausole ma gli elementi essenziali della concessione (durata e corrispettivo), poiché la lesione concreta ed attuale dell’interesse sussiste già al momento dell’indizione della gara e prescinde dall’esito della procedura. L’eventuale esito vittorioso non farebbe venire meno l’esigenza di tutela, atteso che il bene della vita conseguibile all’esito della procedura sarebbe significativamente diverso da quello che il legislatore statale garantisce all’operatore. In tale evenienza, la correzione degli elementi essenziali non può essere affidata a un contenzioso successivo all’aggiudicazione, che altererebbe le logiche concorrenziali e la par condicio tra i partecipanti.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico attivo nel settore della balneazione e già concessionario di beni demaniali marittimi sul litorale di Roma Capitale, ha impugnato l’avviso pubblico del 14.02.2025 per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, unitamente agli atti presupposti.
Con il ricorso, la società ha dedotto plurimi vizi, contestando in particolare: il mancato riconoscimento di un indennizzo per gli investimenti non ammortizzati del gestore uscente; la durata della concessione, limitata a una sola annualità o stagione balneare (con facoltà di rinnovo per altre due), in violazione del termine minimo quinquennale previsto dall’art. 4 della l. n. 118/2022; la previsione di una royalty sul fatturato quale componente dell’offerta economica; la genericità dei criteri di valutazione e l’indeterminatezza dei beni oggetto di gara.
Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, trattandosi di clausole non immediatamente escludenti. L’Agenzia del demanio si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità, affermando che il riferimento alle clausole non immediatamente escludenti costituisce solo una formula riassuntiva di una più articolata elaborazione sull’interesse ad agire, che postula la verifica di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto tale lesione sussistente, posto che la ricorrente ha contestato gli elementi essenziali del rapporto concessorio (durata e corrispettivo), prospettando che la lex specialis lederebbe l’interesse a conseguire un bene della vita diverso da quello plasmato dalle regole di gara. L’esito vittorioso della procedura non farebbe venire meno l’esigenza di tutela, in quanto il titolo conseguibile (concessione-ponte di durata annuale con royalty sul fatturato) sarebbe ontologicamente diverso da quello che la disciplina statale garantisce all’operatore.
Nel merito, la Sezione ha ritenuto infondata la censura sulla illegittimità della gara-ponte, osservando che la normativa statale di riordino (art. 4 l. n. 118/2022) è di immediata applicazione ma che, nel peculiare contesto del litorale romano, caratterizzato dall’assenza di concessioni in essere, la scelta dell’ente di indire una procedura ponte non risulta palesemente illogica, essendo funzionale ad assicurare la continuità dei servizi turistico-ricreativi e l’ordinata programmazione delle procedure definitive.
Quanto alla royalty, il Collegio ha escluso ogni profilo di irragionevolezza, evidenziando che la previsione si inserisce nel solco della valorizzazione del demanio pubblico auspicata dall’Adunanza plenaria n. 17 del 2021 e risulta coerente con la natura temporanea della procedura, consentendo di adattare il corrispettivo all’effettiva consistenza dei ricavi. Il meccanismo, determinato per relationem, non è indeterminabile come prospettato dalla ricorrente.
Il TAR ha infine dichiarato inammissibili i restanti motivi, ritenendoli comunque infondati, osservando che gli occupanti non sono concessionari uscenti ma soggetti che hanno conservato la disponibilità del bene in virtù di scelte contingenti dell’amministrazione e che le schede tecniche, unitamente alla facoltà di sopralluogo, offrono sufficienti elementi per formulare un’offerta consapevole.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.