Revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e attualità della pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 1357 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, trova idoneo fondamento in un giudizio di pericolosità sociale attuale dello straniero. Tale giudizio non può essere ancorato al solo dato della condanna penale, ma richiede una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, così da escludere ogni automatismo tra il provvedimento sfavorevole e le sentenze di condanna. L’accertamento della legittimità del provvedimento va compiuto con riferimento al momento della sua adozione, senza che possano assumere rilievo fatti o atti sopravvenuti – quali la nascita di figli o la cittadinanza italiana di conviventi – che l’Amministrazione non poteva conoscere e che potranno essere valutati solo in relazione a eventuali futuri titoli di soggiorno.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava il provvedimento con cui la Questura di Bologna aveva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato su un giudizio di pericolosità sociale derivante da una condanna per il reato di cui agli artt. 572, 582, 585, 576, comma 1, n. 5, cod. pen., commesso in ambito familiare ai danni della sorella, nonché da un decreto di condanna per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. Il ricorrente lamentava la violazione del principio dell’unità familiare, il mancato esame della sua situazione complessiva e la lesione dei diritti tutelati dalla Convenzione dei diritti del fanciullo e dall’art. 8 CEDU.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato l’istanza di rimessione in termini per il deposito tardivo di documentazione, volta a introdurre elementi sopravvenuti, tra cui la gravidanza della compagna e la presenza di familiari cittadini italiani. Il Collegio ha negato la rimessione, osservando che la legittimità del provvedimento va valutata esclusivamente con riferimento al momento della sua adozione: i fatti sopravvenuti, non conoscibili dall’Amministrazione, non possono incidere sulla validità dell’atto impugnato, ma potranno eventualmente rilevare per il rilascio di diversi titoli di soggiorno.
Nel merito, il TAR ha richiamato il quadro normativo di cui all’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998, che esclude il rilascio del permesso UE agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, richiedendo una valutazione che consideri anche l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ha quindi ricordato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, citato anche dal Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2022, n. 7401, secondo cui la revoca non può discendere automaticamente dalle condanne penali, ma esige un giudizio di pericolosità concreto e una motivazione rafforzata.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto correttamente esercitato il potere discrezionale dalla Questura, il cui provvedimento aveva valorizzato la gravità e la tipologia del reato – maltrattamenti e lesioni in danno della sorella –, la reiterazione delle condotte violente e il clima di sopraffazione instaurato nel consorzio familiare. L’Amministrazione aveva inoltre considerato i legami familiari e l’inserimento lavorativo, escludendo che questi potessero condurre a una rivalutazione positiva della posizione dello straniero, proprio perché i reati erano stati commessi in ambito domestico. Il giudizio di prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica su quello all’unità familiare, anche ai sensi dell’art. 8 CEDU, è stato ritenuto immune da vizi di illogicità o irragionevolezza.
Da ultimo, la censura relativa alla presenza di figli minori è stata dichiarata infondata, non essendo stata allegata alcuna prova né in sede procedimentale né nel ricorso introduttivo; la relativa documentazione, prodotta solo tardivamente, non poteva assumere rilievo. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 576 c.p. – Circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 612 c.p. – Minaccia