L’ATA non può rideterminare la durata degli affidamenti in house (TAR Marche n. 320 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le autorità d’ambito territoriale ottimale, allorché procedono alla ricognizione degli affidamenti in essere ai sensi dell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, non possono dichiarare cessati gli affidamenti disposti dagli enti locali né interpretarne i contratti di servizio in difformità dalla volontà dei contraenti. La norma, non autoesecutiva, presuppone un previo accertamento di illegittimità da parte della stessa amministrazione concedente e si limita ad abilitare l’ente a rimuovere i profili di contrasto con il diritto comunitario entro il 31 dicembre 2013. Ne consegue che l’eccesso di potere per straripamento e il difetto assoluto di potere viziano gli atti con cui l’autorità d’ambito ridetermini unilateralmente la durata dell’affidamento, così interferendo nella sfera volitiva dell’ente affidante e della società in house.

Il Fatto

Il Comune di Fano ha costituito una società in house per l’affidamento di una serie di servizi pubblici locali, tra cui quello di igiene ambientale. L’affidamento diretto risale al 2000, con durata trentennale, e nel 2008 il Consiglio comunale ha prolungato la durata della società al 31 dicembre 2050, approvando contestualmente un nuovo contratto di servizio.

Nel 2018 l’Assemblea Territoriale d’Ambito ha effettuato una ricognizione degli affidamenti in essere e, nella tabella allegata, ha indicato la scadenza dell’affidamento in capo alla società al 31 dicembre 2031 anziché al 2050. Il Comune ha segnalato l’errore, ma l’ATA, con una nota e un parere legale allegato, ha confermato il dato. Il Comune e la società hanno impugnato gli atti davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso palesemente fondato e ne chiarisce anzitutto i presupposti. I documenti depositati nel 2025 dalle parti non rilevano, perché la controversia va definita con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione degli atti impugnati.

Quanto alla portata dell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, il TAR richiama la propria sentenza n. 146/2025: la norma non è autoesecutiva e non configura una vera inefficacia, ma una fattispecie complessa che presuppone il previo accertamento dell’illegittimità dell’originario affidamento ad opera della stessa amministrazione concedente. La norma, inoltre, distingue due ipotesi: gli affidamenti non conformi alla normativa comunitaria e quelli privi di termine di scadenza, entrambi rimediabili entro il 31 dicembre 2013.

Nel caso concreto nessuno ha mai contestato la legittimità dell’originario affidamento, che peraltro aveva un termine di scadenza. L’ATA non ha sollevato nei provvedimenti impugnati alcuna questione di legittimità: solo nelle memorie conclusionali ha introdotto argomenti che costituiscono una inammissibile integrazione della motivazione degli atti gravati.

Il Tribunale afferma poi che la normativa invocata non attribuisce alle autorità d’ambito il potere di dichiarare cessati o illegittimi gli affidamenti degli enti territoriali: esse possono unicamente effettuare una ricognizione. A un soggetto terzo, non parte del contratto, è precluso interpretarlo prescindendo dalla volontà dei contraenti; tale potere spetta semmai al giudice adito da chi ne abbia interesse. L’ATA ha quindi ricostruito la volontà del Comune e della società ignorando i chiarimenti forniti dall’ente stesso.

Fondata è anche la censura relativa all’art. 1367 cod. civ. Se fosse vera la tesi dell’ATA, la proroga della durata della società sarebbe priva di causa, essendo le società in house esistenti in quanto affidatarie dirette di servizi pubblici, e la clausola contrattuale sulla durata sarebbe inutile. Per i servizi privi di disciplina legale specifica, la durata dei singoli affidamenti può essere inferiore a quella della società solo con un provvedimento espresso successivo alla deliberazione del 2008.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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