Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su benefit docenti (TAR Marche n. 312 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica del titolo all’Amministrazione. Formatosi il giudicato e non contestata la pretesa, l’Amministrazione che si costituisce solo formalmente non oppone alcuna ragione idonea a paralizzare l’azionabilità del diritto. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del giudicato, assegnando un termine all’Amministrazione. Decorso inutilmente tale termine, è nominato Commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro centoventi giorni con ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali alla assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, con le modalità indicate in sentenza. La pronuncia ha inoltre posto a carico dell’Amministrazione due terzi delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale. La ricorrente deduce che il giudicato è rimasto ineseguito e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La verifica riguarda il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: la ricorrente ha atteso centoventi giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione prima di proporre l’iniziativa di ottemperanza. La condizione è soddisfatta.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il silenzio non vale a contestare il diritto.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza azionata, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione, ad istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il competente Dicastero. Il Commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento, direttamente o tramite un funzionario delegato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’inadempimento non essendo contestato al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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