Cronometraggio attendibile e prova di capacità operativa nel concorso vigili del fuoco (TAR Lazio n. 3569 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di prove di idoneità concorsuali che devono essere concluse entro un tempo massimo, la garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della p.a. riposa nella sicura attendibilità dei metodi e degli strumenti di misurazione delle prestazioni. L’amministrazione deve avvalersi di sistemi e strumenti non ictu oculi di dubbia attendibilità e fornire prova della corretta installazione, taratura e funzionamento del sistema di cronometraggio prima dello svolgimento della prova. Il giudizio di non idoneità fondato su una misurazione non attendibile è viziato per difetto di istruttoria e va annullato. La presenza congiunta di un margine ristrettissimo di scarto, dell’assenza di prova sulla verifica e taratura del sistema e dell’assenza della controprova del rilievo manuale impedisce di considerare attendibile la misurazione del tempo.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura di stabilizzazione riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018. È stato escluso per non aver superato, in data 14 settembre 2023, la prova di acquaticità rientrante nel modulo n. 3 della prova di capacità operativa, conclusa in 35 secondi e 93 centesimi e quindi oltre il tempo massimo di 35 secondi.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, deducendo che il ritardo di 93 centesimi sarebbe imputabile a un’errata rilevazione del tempo, per la scarsa sensibilità della piastra di tocco, la sua instabilità dovuta al moto ondoso e l’inattendibilità del cronometraggio, affidato a criteri empirici e a strumenti non provati quanto a omologazione e taratura. Il Ministero si è costituito a difesa della correttezza dell’accertamento. Respinta la domanda cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato in sede cautelare ha ammesso il ricorrente a ripetere la prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per un ripensamento della posizione assunta in sede cautelare e accoglie il ricorso. Richiama la propria precedente giurisprudenza secondo cui le misurazioni rese all’esito di prove valutate con tecniche non affidabili sono viziate per evidente difetto di istruttoria e devono essere annullate.
Il sistema di cronometraggio elettronico con piastra di tocco, affiancato da un sistema manuale, appare in generale affidabile e conforme alla lex specialis. Il problema riguarda la specifica posizione del ricorrente.
Tre elementi congiunti impediscono di considerare attendibile la misurazione: il margine ristrettissimo di scarto, pari a pochi centesimi; l’assenza di prova che prima della prova sia stata verificata la corretta collocazione della piastra e la perfetta taratura del sistema; l’assenza della controprova del rilievo manuale, pur previsto, i cui esiti non risultano documentati.
Il Collegio richiama pronunce del Consiglio di Stato rese in relazione alla medesima procedura, che hanno valorizzato la necessità di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
Quanto ai tentativi del ricorrente di arrestare il tempo battendo più volte la mano sulla piastra, la circostanza è ritenuta ininfluente, attesa l’esistenza dei dubbi sulla corretta rilevazione dei tempi. Il ricorso è quindi accolto limitatamente all’annullamento del provvedimento di esclusione, al consolidamento degli esiti delle ulteriori prove sostenute e all’inserimento a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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