Il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. civ. Sez. 1 n. 6896 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 546/1992. Tale previsione, che esprime una regola processuale derogatoria rispetto a quella del giudice ordinario e amministrativo, sottrae la questione alla formazione del giudicato implicito, consentendo al giudice del gravame e alla Corte di cassazione di rilevarlo per la prima volta, anche in assenza di specifica impugnazione sul punto.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini lo scarto telematico della sua istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 1, commi da 16 a 27, del d.l. n. 73/2021, nonché il successivo provvedimento di diniego dell’autotutela. Il giudice di primo grado, rilevata la tardività dell’impugnazione dello scarto, accoglieva il ricorso avverso il diniego di autotutela, ordinando all’Agenzia delle Entrate di erogare il contributo.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna respingeva l’appello dell’Agenzia, dichiarando di accogliere l’appello incidentale della società. Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, ha affermato che la questione di giurisdizione è stata già decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34851/2023, che ha escluso la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative al diniego del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020, principio esteso anche ai contributi di cui alla successiva disposizione dell’art. 1 del d.l. n. 73/2021.
La Corte ha precisato che la circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato eccepito solo con il ricorso per cassazione non costituisce ostacolo all’accoglimento del motivo. Ciò in virtù dell’art. 3 del d.lgs. n. 546/1992, che consente il rilievo officioso del difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributarie in ogni stato e grado del processo.
La decisione si confronta con il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 24172/2025 in tema di giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito. Tale pronuncia ha stabilito che la mancata impugnazione di un vizio processuale rilevabile d’ufficio determina la formazione del giudicato interno, salvo che per i vizi la cui rilevabilità è prevista espressamente dalla legge “in ogni stato e grado” o per quelli concernenti questioni “fondanti”.
Poiché il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile proprio “in ogni stato e grado” in base ad espressa previsione legale, la Corte ha concluso che tale vizio non è soggetto al giudicato implicito ed è quindi rilevabile anche per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha infine sottolineato il superamento del precedente orientamento delle Sezioni Unite n. 24883/2008, in ragione del fatto che l’attuale disciplina processuale prevede, per il giudice tributario, una regola diversa e più ampia rispetto a quella dettata per il giudice ordinario dall’art. 37 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022.
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Nota della Redazione
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