Attendibilità dichiarazioni persone offese e questione costituzionale su 4-bis esecuzione (Cass. pen. Sez. III n. 34737 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati sessuali in danno di minori, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica più rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto; i riscontri estrinseci, ove necessari, possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio e non devono risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione. L’inosservanza dei criteri della Carta di Noto non determina nullità o inutilizzabilità della prova, trattandosi di prescrizioni non tassative, e la doglianza che non illustri i riflessi concreti delle violazioni formali sulla tenuta logica della motivazione è inammissibile. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354 del 1975, che incide sull’esecuzione della pena e non sulla cognizione, non è proponibile nel giudizio di cassazione e va eventualmente sollevata in sede esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, all’esito di rito abbreviato, per due episodi di violenza sessuale commessi in danno di due minori, con riconoscimento dell’attenuante della minore gravità prevalente sulle aggravanti contestate. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma, ha escluso l’aggravante dei danni di grave entità e ha rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso confronto con i rilievi difensivi sulla genesi e sulla credibilità delle dichiarazioni delle minori e censurando la valutazione di attendibilità delle persone offese per l’uso di domande suggestive e la contaminazione del ricordo. Con memoria successiva ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354 del 1975, per contrasto con gli art. 3 e 27, terzo comma, Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte ha trattato unitariamente i due motivi, considerati sostanzialmente sovrapponibili, e ha ritenuto il ricorso infondato. Il giudizio di attendibilità delle persone offese e l’affermazione di responsabilità non presentano vizi di legittimità rilevabili in sede di legittimità: le due conformi sentenze di merito si integrano in un apparato motivazionale unitario e hanno esaminato in modo attento il materiale probatorio, valorizzando le dichiarazioni rese in incidente probatorio dalle due minori.

Il Collegio ha richiamato i criteri ermeneutici consolidati sul valore delle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare da sole la condanna quando sia verificata con maggiore rigore la credibilità del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del racconto. I giudici di merito hanno rimarcato la linearità delle dichiarazioni, costanti, coerenti e sufficientemente precise, non seriamente smentite dalle prove difensive e indirettamente confermate da dichiarazioni convergenti di altri soggetti.

Quanto al ritardo della querela, la Corte ha ritenuto ragionevole la giustificazione offerta dai genitori, legata al timore di aggravare il disagio delle minori, e ha escluso la provata esistenza di ragioni ritorsive proporzionate, tali da rendere plausibile una condotta strumentale.

Le violazioni procedimentali denunciate, in parte riconosciute dai giudici di merito, non sono state ritenute idonee a inficiare la credibilità del racconto, anche alla luce della perizia che ha riconosciuto nelle minori la capacità di distinguere realtà e fantasia. La Corte ha ribadito che l’inosservanza dei criteri della Carta di Noto non comporta nullità o inutilizzabilità della prova e ha rilevato la non sufficiente specificità della doglianza difensiva.

Infine, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile in questa sede: la norma sospettata di incostituzionalità concerne la fase dell’esecuzione, non quella della cognizione, ed è in quella sede che dovrà essere eventualmente affrontata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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