Associazione mafiosa e reati fine in continuazione solo se programmati (Cass. pen. Sez. V n. 34732 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra il delitto di associazione mafiosa e i reati fine è configurabile solo se questi ultimi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che la programmazione risalga alla costituzione dello stesso. Il riconoscimento del medesimo disegno criminoso in sede esecutiva esige la verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita. Non basta la riconducibilità dei reati fine all’operatività del clan, né la mera affermazione del dominio territoriale: occorre la dimostrazione che i singoli delitti fossero preordinati nelle loro linee essenziali sin dall’adesione. Spetta all’interessato l’onere di specifica allegazione degli indici di unitarietà del disegno, non potendosi tradurre il meccanismo dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. in un beneficio premiale per la sola reiterazione del reato.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, incidente ex art. 671 cod. proc. pen. chiedendo il riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. e alcuni omicidi, consumati e tentati, oggetto di distinte sentenze di condanna divenute irrevocabili.
La richiesta era già stata rigettata, e il rigetto confermato da questa Corte. Il ricorrente allegava elementi di novità: un’ordinanza del giudice dell’esecuzione di Bologna del 2007, che aveva riconosciuto la continuazione tra il reato associativo dei primi anni Novanta e uno degli omicidi; le sentenze del procedimento c.d. “Primi Passi”; un decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis o.p. Dopo un primo rinvio disposto dalla Sezione Prima, il giudice del rinvio rigettava nuovamente l’istanza, ritenendo non rinvenibile alcuna originaria programmazione criminosa e ravvisando piuttosto una serie di reati autonomi per scopo e occasione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il mandato rescissorio imponeva di verificare se i delitti indicati fossero espressione del medesimo disegno criminoso avuto di mira dal ricorrente al momento dell’ingresso nel sodalizio. Il giudice del rinvio si è attenuto a tale mandato e ai principi consolidati in materia di continuazione in sede esecutiva.
Il Collegio richiama Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, secondo cui il riconoscimento della continuazione esige un’approfondita verifica di concreti indicatori, non essendo sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Richiama poi il principio della sentenza rescindente (Sez. I n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369), che ammette la continuazione tra reato associativo e reati fine quando questi siano programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio.
La Corte ribadisce che non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine non programmabili ab origine, perché legati a circostanze contingenti e occasionali (Sez. VI n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595). Anche l’omicidio deliberato nell’ambito di un sodalizio costituito in vista di omicidi può essere escluso dal vincolo quando presenti carattere di estemporaneità (Sez. V n. 23370 del 14/05/2008, Rv. 240489). Spetta all’interessato l’onere di specifica allegazione degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno, con la precisazione che oggetto dell’onere è l’allegazione di elementi suscettibili di verifica concreta (Sez. III n. 24052 del 30/05/2024, Rv. 286534).
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha escluso l’unicità del disegno criminoso rilevando che la partecipazione associativa risultava accertata dal 1993 e che nulla consentiva di affermare che gli omicidi fossero stati preordinati, nelle linee essenziali, sin dall’adesione. L’omicidio Andricciola era maturato in una dinamica estorsiva non allineabile alle motivazioni degli altri delitti di sangue; il tentato omicidio Torcasio si inseriva in una scia di sangue successiva; il duplice omicidio ai danni del sovrintendente di polizia e della moglie si innestava in una strategia di terrore maturata per l’evento contingente della scoperta di investigazioni a carico.
La Corte ritiene che il giudice del rinvio abbia applicato correttamente i principi, distinguendo la riconducibilità dei delitti all’operatività del clan dalla loro preordinazione unitaria. L’ordinanza resa nel 2007 dal giudice dell’esecuzione di Bologna non era sufficiente a fondare l’unitarietà del disegno, non evincendosi da essa alcun elemento da cui desumere che il ricorrente avesse concepito i tratti essenziali degli omicidi all’atto dell’adesione. Il provvedimento ministeriale di proroga del regime di art. 41-bis o.p., per struttura e funzione, non introduce risultanze innovative. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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