Inammissibile il ricorso per genericità sull’ordine di allontanamento del Questore (Cass. pen. Sez. 1 n. 13897 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si riveli generico e le cui deduzioni siano inidonee a incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della sentenza impugnata. Le censure che investono provvedimenti diversi da quello posto a base dell’imputazione, ovvero che prospettino questioni nuove per la prima volta in sede di legittimità, non possono trovare ingresso. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sull’ordine di allontanamento, già scrutinata dalla Corte costituzionale.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Roma aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Roma il 2 novembre 2023, condannandolo alla pena di ottomila euro di multa. Il ricorrente, già destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 2015, proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile per la genericità delle deduzioni, ritenute inidonee a inficiare la tenuta logica e giuridica della sentenza impugnata, fondata su elementi fattuali accertati e correttamente qualificati.
Quanto al primo motivo, la doglianza relativa alla omessa traduzione del decreto di espulsione del 2015, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, è stata disattesa: la Corte ha constatato che il verbale di notifica del 22 febbraio 2015 ricomprendeva la traduzione dell’atto. Ha inoltre precisato che l’eventuale omissione di un ordine del Questore del 13 ottobre 2023 era irrilevante, poiché il capo di imputazione faceva riferimento esclusivamente all’ordine di allontanamento del 2 novembre 2023, regolarmente presente in atti e non impugnato.
La Corte ha giudicato manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 14, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 25 e 27 Cost., richiamando i precedenti della Corte costituzionale (sentenza n. 359 del 2010 e ordinanza n. 215 del 2011).
Il secondo motivo, concernente la circostanza che l’ordine del 2 novembre 2023 non fosse stato adottato a conclusione di un periodo di trattenimento, è stato parimenti dichiarato inammissibile: tale circostanza non è ostativa all’emissione di un nuovo decreto di espulsione e del conseguente ordine di allontanamento.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto aspecifico, non avendo il ricorrente allegato elementi nuovi rispetto a quelli già dedotti dinanzi al Giudice di Pace, che aveva adeguatamente motivato anche in ordine allo stato di indigenza. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro.
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Nota della Redazione
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