Estorsione e truffa: il criterio distintivo nella minaccia (Cass. pen. Sez. 7 n. 4939 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima. Ricorre la truffa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, così che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente. Si configura invece l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché la persona offesa è posta nell’alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 22/01/2025, aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di concorso in estorsione. Gli imputati avevano prospettato alle vittime ritorsioni ad opera di sedicenti malviventi di Catania — o provenienti da una degli stessi imputati, la quale vantava poteri di magia nera — nel caso in cui non avessero continuato a corrispondere ingenti somme di denaro. Le vittime, date le loro particolari condizioni personali, avevano percepito le minacce come reali e concrete, continuando nelle dazioni di denaro per evitare le minacciate ritorsioni. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato separatamente i motivi di ricorso. Il primo motivo, proposto da uno degli imputati, contestava la correttezza della motivazione posta a base della condanna per concorso in estorsione. Secondo la Corte, tale motivo non è consentito perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. I motivi risultano, pertanto, non specifici e solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte di appello aveva, infatti, adeguatamente motivato sia sul contributo causale dell’imputato, provato dall’intestazione della scheda telefonica usata per i contatti con le vittime e dall’aver portato in un’occasione i gioielli di una di esse presso il Monte dei Pegni, sia sull’elemento psicologico, desumibile dalle intercettazioni telefoniche.
Il secondo motivo di ricorso, nonché l’unico motivo proposto dall’altra ricorrente, afferiva alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. La Corte ha ritenuto che tale censura prospetti enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Richiamando il prevalente orientamento (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak), la Cassazione ha ribadito che, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, il criterio distintivo tra truffa ed estorsione risiede essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima.
Nella specie, la Corte ha rilevato come la sentenza impugnata abbia correttamente escluso che i comportamenti degli imputati si fossero tradotti in una induzione in errore delle vittime. Al contrario, le minacce di ritorsioni — provenienti direttamente o indirettamente dagli stessi ricorrenti — erano state percepite dalle persone offese come reali e concrete, ponendole dinanzi all’alternativa secca fra il continuare le dazioni di denaro o subire le inevitabili ripercussioni. Tale ricostruzione integra gli estremi della condotta estorsiva, non già del reato di truffa, escludendo ogni possibilità di riqualificazione giuridica del fatto. I ricorsi sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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