Attenuante risarcimento esclusa se la demolizione segue l’ordine dell’autorità (Cass. pen. Sez. IV n. 11617 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della riparazione del danno non è applicabile ai reati edilizi quando l’abbattimento volontario dell’opera abusiva sia avvenuto in epoca posteriore all’emanazione dell’ordinanza che impone la demolizione: l’iniziativa del privato, in tal caso, non è spontanea. Nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria di genere corrispondente, il giudice applica correttamente l’art. 56-quater della legge n. 681 del 1989 determinando la somma giornaliera in misura adeguata alle condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato; la doglianza che contesti tale determinazione senza indicare parametri concreti è generica. La rateizzazione della pena pecuniaria sostitutiva non integra revoca della sospensione condizionale già concessa, con conseguente insussistenza del dedotto vizio processuale.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Vasto per contravvenzioni in materia edilizia: realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, della denuncia prevista dalla legge n. 64 del 1974 e della autorizzazione sismica. La Corte di appello di L’Aquila era stata annullata in Cassazione e, in sede di rinvio, la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 20/03/2023, parzialmente riformava la pronunzia di primo grado, disponendo la conversione delle pene detentive in pene pecuniarie e la rateizzazione del pagamento.
Avverso tale sentenza i difensori proponevano ricorso per cassazione, articolando due motivi per ciascun assistito: la denegata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno e l’asserita irragionevole determinazione della pena pecuniaria, oltre all’inosservanza dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla sospensione condizionale già concessa in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo comune, relativo all’art. 62, n. 6, cod. pen. I ricorrenti sostenevano che l’eliminazione delle opere abusive, benché preceduta dall’ordine di demolizione dell’autorità amministrativa, sarebbe stata frutto di iniziativa spontanea, come attestato dal dissequestro disposto su istanza di parte. Il Collegio ritiene la doglianza manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha argomentato in modo lineare, conformandosi al consolidato orientamento di legittimità: la diminuente non è applicabile ai reati edilizi quando l’abbattimento volontario dell’opera segua l’ordinanza che impone la demolizione, la cui inottemperanza avrebbe determinato l’acquisizione del sito al patrimonio comunale. La Corte richiama Sez. III n. 29991 del 13/07/2011 e Sez. III n. 40439 del 28/09/2006.
Quanto alla determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, il Collegio osserva che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell’art. 56-quater della legge n. 681 del 1989: la somma giornaliera stabilita, di molto inferiore al valore medio attribuibile a un giorno di pena detentiva, risulta adeguata alle condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato. La censura, inoltre, è generica, poiché non indica elementi concreti idonei a giustificare una determinazione più mite.
Sul terzo motivo, la Corte rileva che la Corte di appello non ha disposto alcuna revoca del beneficio della sospensione condizionale: la rateizzazione della pena pecuniaria sostitutiva non incide sul beneficio concesso in primo grado. La doglianza non coglie dunque nel segno.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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