Rinnovazione istruttoria in appello solo per prove sopravvenute o scoperte (Cass. pen. Sez. IV n. 11616 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può integrare violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo quando la prova richiesta sia sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado. Il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite delle prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. La consulenza tecnica d’ufficio espletata in un diverso giudizio civile, priva del carattere di novità perché coincidente con le conclusioni del consulente di parte, è manifestamente superflua e non impone la rinnovazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12.03.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nola il 12.05.2021 nei confronti dell’imputato per il delitto di omicidio colposo pluriaggravato. Il decesso era avvenuto in conseguenza del ribaltamento dell’auto e del violento impatto contro un muretto che delimitava la carreggiata.
Avverso tale decisione il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la mancata assunzione di prova decisiva, per l’omessa acquisizione della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile e l’omessa escussione del consulente ivi nominato; e il vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà, in relazione all’individuazione del conducente dell’auto.
La Motivazione della Corte
La Sez. IV ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal primo motivo. La Corte ha preliminarmente riconosciuto che la doglianza è, in astratto, idonea a far valere il vizio lamentato, ricordando il principio secondo cui la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1 n. 40705 del 10.01.2018).
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ricostruito la dinamica del sinistro valorizzando gli accertamenti eseguiti in loco dal personale di polizia, che aveva constatato che l’imputato era ancora seduto al posto di guida dopo il ribaltamento. Confortavano tale ricostruzione le risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero e gli esiti della consulenza medico-legale, del tutto compatibili con il posizionamento dei soggetti nell’abitacolo.
La Corte territoriale, pur non essendovi obbligata, aveva motivato in maniera concisa ma esaustiva la denegata acquisizione della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile, ritenendola superflua e irrilevante perché intrinsecamente carente del carattere di novità richiesto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., attesa la coincidenza delle sue conclusioni con quelle del consulente della difesa. Tale asserto è stato ritenuto pienamente rispettoso della norma e in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 39663 del 07.10.2010; Sez. 2 n. 31065 del 10.05.2012; Sez. 6 n. 29137 del 05.05.2004).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato palesemente infondato per assoluta genericità, non essendo indicati i punti della decisione in cui permangono profili di incertezza. La doglianza si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. Sulla dedotta possibilità di un futuro contrasto tra giudicati, la Corte ha osservato che si tratta, allo stato, di una mera eventualità.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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