Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave per contiguità al sodalizio mafioso (Cass. pen. Sez. 4 n. 8401 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa della colpa grave è integrata dalla condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare un diretto coinvolgimento nelle attività illecite. Il giudice della riparazione, pur dovendo seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al giudice della cognizione, può rivalutare i fatti emersi nel processo penale e ivi non esclusi, al solo fine di stabilire se la condotta dell’istante si sia posta come fattore condizionante della detenzione, senza poter ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso, né non provate circostanze che questi ha ritenuto dimostrate.

Il Fatto

Il ricorrente, assolto con sentenza della Corte di Cassazione emessa il 7.10.2020 perché non aveva commesso il fatto, aveva proposto domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. per i periodi di custodia cautelare in carcere complessivamente pari a 965 giorni, in relazione alla contestazione di partecipazione all’associazione di tipo mafioso.

La Corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettato l’istanza, ritenendo la condotta dell’istante sintomatica di “vicinanza” o “contiguità ideale” al sodalizio criminale. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge con riferimento alla omessa considerazione del nesso causale tra la condotta asseritamente gravemente colposa e la detenzione subita.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di condotta ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. La condizione ostativa, infatti, deve concretarsi in comportamenti di tipo extra-processuale, quali la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza idonee a dare causa all’imputazione, ovvero di tipo processuale, come l’autoincolpazione o il silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi.

La Corte ha ribadito che il giudice della riparazione gode di piena libertà nell’esaminare il materiale acquisito nel processo penale, non per rivalutarlo ma per controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione di natura civilistica. Tale potere incontra il solo limite di non poter ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione, né non provate circostanze da questi ritenute dimostrate, imponendosi un necessario confronto con le argomentazioni poste a base della sentenza di proscioglimento.

Quanto alla fattispecie concreta, la Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano riconosciuto valenza preclusiva alla vicinanza alla cosca, valorizzando un compendio probatorio costituito da intercettazioni e sms non infirmato dalla sentenza assolutoria. In particolare, era emerso che l’istante era informato delle vicende di interesse del clan, era di ausilio ai sodali nel sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine e aveva partecipato al rinvenimento e alla distruzione di una microspia, oltre ad essere stabilmente presente accanto a membri del sodalizio, partecipando anche a episodi di rilevanza simbolica.

La Corte ha infine escluso che potesse assumere rilievo dirimente il diverso esito del ricorso proposto da un coindagato, attesa la diversità delle posizioni e dei ricorsi esaminati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 314 c.p.p.

Tutte le 469 sentenze sull'art. 314 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *