Impugnazione difensore senza notifica estratto contumaciale consuma il diritto (Cass. pen. Sez. 1 n. 11344 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione all’imputato contumace dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 548, terzo comma, cod. proc. pen., non determina la non esecutività della sentenza, deducibile ex art. 670 cod. proc. pen., quando avverso la medesima sentenza sia stato ritualmente proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia. In tal caso, in virtù del rapporto fiduciario, si presume che la sentenza sia stata portata a conoscenza dell’imputato e che l’esercizio del potere di impugnazione sia stato condiviso, con conseguente consumazione dell’autonomo diritto di impugnazione del contumace, salvo che sia dedotta e dimostrata la cesura del rapporto defensionale. Il mero decorso del tempo dalla nomina o l’espulsione dallo Stato, senza elementi certi della cessazione del rapporto, non ne dimostrano l’effettivo deperimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza della Corte di appello di Roma, confermativa della condanna per rapina aggravata, per omessa notifica dell’estratto contumaciale all’imputato, erroneamente qualificato come assente in grado di appello. Il giudice dell’esecuzione riteneva l’omissione priva di effetti, essendo stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia dell’imputato. Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso, deducendo la violazione degli artt. 548 e 169 cod. proc. pen. e sostenendo che il ricorso per cassazione, proposto dal difensore sulla base di una nomina risalente e senza prova di contatti successivi all’espulsione dell’assistito, non potesse surrogare la notifica omessa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, riaffermando il principio secondo cui la notifica dell’estratto contumaciale, pur essendo finalizzata a garantire all’imputato la conoscenza della sentenza per esercitare il diritto di impugnazione, non è funzionale quando l’impugnazione sia stata già proposta dal difensore di fiducia. In questo caso, la presentazione del ricorso determina la consumazione dell’autonoma facoltà di impugnare del contumace, a meno che non emerga che il difensore fosse privo di un’effettiva investitura fiduciaria.

I giudici di legittimità hanno precisato che il rapporto fiduciario, instaurato con la nomina, si presume persistente e operativo, e che l’impugnazione proposta dal patrono si presume condivisa con l’assistito. Tale presunzione può essere vinta solo da una tangibile prova contraria della cesura del rapporto, che nel caso di specie non è stata fornita: né l’epoca della nomina (risalente al 2011) né l’espulsione dal territorio nazionale del 2012, seguita da un non documentato rientro, sono stati ritenuti elementi sufficienti a dimostrare l’inefficacia del mandato.

La Corte ha poi distinto l’ipotesi in esame da quella, richiamata dalla difesa, relativa all’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, che comporta una nullità a regime intermedio e non è sanata dall’appello del difensore, in quanto, secondo la Corte cost. n. 317 del 2009, non decorrono i termini per l’impugnazione dell’imputato. Tale principio, volto a tutelare il contumace inconsapevole, non opera quando l’impugnazione successiva sia ascrivibile alla sfera di volontà dell’imputato stesso, come accade per il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia, che ha determinato il compiersi dell’ulteriore corso processuale con effetti per il condannato.

Infine, la Corte ha evidenziato come, a seguito della legge n. 103 del 2017, la proposizione del ricorso per cassazione sia di esclusiva spettanza del difensore, rendendo ancora più stringente la necessità di dimostrare una cesura del rapporto fiduciario per poter eccepire la mancata notifica dell’estratto. Non essendo stata smentita l’operatività del rapporto defensionale, il giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso la non esecutività della sentenza, con motivazione congrua e non illogica.

Nota della Redazione

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