Attenuanti generiche, onere di motivazione del diniego e limiti del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 37907 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell’imputato e presuppone il riconoscimento in positivo di elementi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Quando la relativa richiesta non specifica le circostanze sottoposte alla valutazione del giudice, l’onere di motivazione del diniego è soddisfatto con il mero richiamo all’assenza di elementi positivi. In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o non deducibili in grado di appello, poiché diversamente si consentirebbe di rilevare un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto mai sottoposto al controllo della Corte territoriale.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, per avere omesso di comunicare lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e il relativo reddito pur essendo percettore del reddito di cittadinanza, condannandolo alla pena di due anni di reclusione con sospensione condizionale.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con cui lamenta l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, valorizzando il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato sin dal primo contatto con la Guardia di Finanza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché articolato in censure generiche o non sollevate con l’appello. La Corte ricostruisce la natura dell’art. 62-bis cod. pen.: la finalità della norma è consentire un trattamento di speciale benevolenza in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto e della personalità dell’imputato.

Da ciò discende una asimmetria degli oneri motivazionali. La meritevolezza del beneficio esige una motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il rigetto richiede invece una motivazione esplicita solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell’imputato. Quando la richiesta non indica le circostanze capaci di convincere il giudice della fondatezza dell’istanza, l’onere è soddisfatto con il richiamo all’assenza di elementi positivi.

La Corte richiama sul punto Sez. III n. 54179 del 17.07.2018 e Sez. III n. 9836 del 17.11.2015. Nel caso concreto il motivo di appello fondava la richiesta su un unico elemento, le note caratteristiche depositate in istruttoria, senza chiarirne il collegamento con la circostanza invocata. Si trattava dunque di un elemento che la Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto irrilevante, sottraendo la motivazione al sindacato di legittimità.

Il Collegio rileva inoltre che il comportamento collaborativo dell’imputato non era stato dedotto con l’atto di appello. Richiama perciò l’orientamento secondo cui la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. trova la sua ratio nella necessità di evitare che sia rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto non investito dal controllo della Corte di appello, non segnalato con i motivi di gravame (Sez. IV n. 10611 del 04.12.2012, Sez. II n. 13826 del 17.02.2017, Sez. II n. 29707 del 08.03.2017, Sez. III n. 27256 del 23.07.2020).

Da ultimo, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000 ed esclusa la ricorrenza di elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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