Diniego attenuanti generiche e sostituzione pena con lavori pubblica utilità (Cass. pen. Sez. VII n. 11652 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi, anche se costituiti dai soli precedenti penali specifici dell’imputato e dalla gravità del fatto, non essendo tenuto a esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti. La sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con i criteri dell’art. 133 cod. pen. e con un giudizio prognostico positivo sull’osservanza delle prescrizioni; il diniego deve essere motivato, ma può fondarsi sulla personalità negativa del condannato e sulle precedenti condanne specifiche. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura della motivazione senza confrontarsi con essa è inammissibile per aspecificità.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che i giudici di merito non abbiano valutato correttamente i presupposti per l’applicazione dei due istituti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto.

Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte rileva che i giudici di appello hanno valorizzato negativamente i numerosi procedimenti penali per delitti della stessa specie, richiamando almeno cinque condanne per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel periodo dal 2008 al 2022, nonché la peculiare gravità del fatto, desunta dalle modalità di realizzazione e dal quantitativo delle cessioni, indicativi di una spiccata capacità a delinquere. Il provvedimento si colloca nel solco del costante orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale, non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti o rilevabili, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, restando gli altri disattesi o superati (Sez. 3 n. 23055 del 23.04.2013, Banic, Rv. 256172).

Anche il motivo sulla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi che li hanno indotti a negare le attenuanti generiche e hanno ritenuto la pena commisurata alla complessiva gravità oggettiva e soggettiva e ai precedenti penali. Osta alla sostituzione la personalità negativa del ricorrente e le pregresse condanne per reati dello stesso tipo, con pene già espiate in carcere ma prive di effettiva capacità risocializzante, che non consentono un giudizio positivo sul rispetto delle numerose prescrizioni previste dall’art. 56-ter legge n. 689/1981.

La Corte richiama il principio per cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con i criteri dell’art. 133 cod. pen., considerando modalità del fatto e personalità del condannato (Sez. 5 n. 17959 del 26.01.2024, Avram, Rv. 286449; Sez. 3 n. 19326 del 27.01.2015, Pritoni, Rv. 263558). Tale principio si applica anche alle pene sostitutive configurate dal legislatore della riforma, poiché la disciplina continua a subordinare la sostituzione ai parametri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 6 n. 33027 dell’11.05.2023, Agostino, Rv. 285090). Il giudizio prognostico positivo non può prescindere dagli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1 n. 25833 del 23.04.2012, Testi, Rv. 253102; Sez. 2 n. 7811 del 01.10.1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2 n. 25085 del 18.06.2010, Amato, Rv. 247853).

Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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