Patteggiamento, ricorso in Cassazione limitato ai soli motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. VII n. 11658 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto della legge 23.6.2017 n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Non è più deducibile, pertanto, il motivo relativo alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Le censure sulla dosimetria della pena e sull’applicazione delle circostanze, una volta ratificato l’accordo dal giudice, sono manifestamente inammissibili, salvo che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge. Per qualificare illegale la pena non basta eccepire l’erronea esplicazione dei criteri valutativi, ma occorre che il risultato finale del calcolo sia difforme dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale il GIP del Tribunale di Ancona gli ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale, il ricorrente censura la commissione del fatto e i passaggi fondamentali del calcolo per la determinazione della pena, con particolare riferimento all’aumento per la continuazione. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile, con declaratoria possibile senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103. Il Collegio osserva che, a far tempo dal 3 agosto 2017, sono successivi a tale data sia la richiesta di patteggiamento sia la relativa impugnativa, con la conseguenza che opera il nuovo e più ristretto ambito di ricorribilità.
Il thema decidendum ruota attorno all’individuazione dei motivi ammessi avverso la sentenza di applicazione della pena. La Corte richiama il testo normativo secondo cui le parti possono proporre ricorso “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”. Ne deriva che il motivo concernente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è più deducibile.
Quanto alle doglianze in punto di dosimetria della pena, la Corte le ritiene manifestamente inammissibili perché assolutamente generiche e perché l’ambito di ricorribilità è ormai ristretto ai soli casi di illegalità della pena. Il Collegio ricorda che, sin dagli albori dell’istituto, una volta ratificato l’accordo dal giudice non è più consentito alle parti, neppure a quella pubblica, prospettare questioni sull’applicazione delle circostanze e sull’entità della pena che non siano illegali. Entro tale ambito l’obbligo di motivazione è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e della positiva valutazione dei termini dell’accordo.
La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, Verdi, Rv. 215467 e, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146. Da ultimo precisa che per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge, secondo il principio di Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in linea con Corte cost. n. 186 del 13.6.2000, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso