Sospensione pena pecuniaria nell’affidamento in prova e competenza funzionale (Cass. pen. Sez. I n. 13038 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della pena pecuniaria inflitta congiuntamente alla pena detentiva, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. L’errore fattuale sull’effettivo termine di scadenza dell’affidamento in prova al servizio sociale ed il mancato confronto con le risultanze della relazione periodica dell’UEPE integrano un vizio di motivazione della decisione che rigetta l’istanza di sospensione per insussistenza del fumus boni iuris.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto l’istanza di sospensione della cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle entrate per il pagamento di una pena pecuniaria, inflitta con sentenza divenuta irrevocabile nel 2023. Il giudice di merito ha fondato il rigetto sulla ritenuta insussistenza del fumus boni iuris, valorizzando l’adesione solo parziale alle prescrizioni della misura alternativa e la prossimità del termine dell’affidamento, che ha individuato nel 16 dicembre 2025.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessata, deducendo l’inosservanza dell’art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione. La ricorrente ha eccepito il travisamento del termine di scadenza della misura, precisando che il fine pena è corretto al 20 dicembre 2027, e ha evidenziato che il progetto di volontariato non è stato avviato per cause a lei non imputabili, avendo mantenuto una condotta corretta e collaborato con l’UEPE.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la fattispecie, richiamando il disposto dell’art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen., che consente al tribunale di sorveglianza, in caso di esito positivo dell’affidamento in prova, di dichiarare estinta anche la pena pecuniaria non riscossa quando l’interessato versi in disagiate condizioni economiche. La disposizione attribuisce al giudice di sorveglianza una competenza di natura funzionale che trova raccordo con l’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen..
Facendo applicazione dei principi già affermati dalle Sez. 1, n. 6250 del 06/11/2024 e Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, la Corte ha ribadito che l’istanza di sospensione della pena pecuniaria, proposta dal condannato ammesso all’affidamento in prova, costituisce un’anticipazione degli effetti della decisione di estinzione e rientra pertanto nella competenza del tribunale di sorveglianza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha accertato che il Tribunale di sorveglianza ha fondato il rigetto sul presupposto erroneo della prossimità del termine della misura, mentre dalla documentazione allegata risultava concessa la prosecuzione dell’affidamento fino al 19 marzo 2028 ai sensi dell’art. 51-bis L. n. 534/1975. L’errore ha inciso in modo determinante sulla motivazione, portando il giudice a ritenere non colmabili le lacune riscontrate.
La Corte ha inoltre rilevato che la decisione impugnata non ha operato un effettivo confronto con la relazione periodica dell’UEPE, dalla quale emergeva l’impossibilità di attivare il progetto di volontariato per cause non imputabili all’affidata, la positiva conclusione del percorso presso il Ser.D. e la documentata ricerca di un’occupazione. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per un nuovo esame dell’istanza alla luce del corretto tempo residuo di prova e degli elementi non imputabili all’interessata.
Nota della Redazione
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