Assenza della parte civile in Cassazione esclude rimborso spese (Cass. pen. Sez. 4 n. 2415 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta alla discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con allegazione di nota spese. Tale omissione non integra un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., atteso che la relativa statuizione non è conseguenza di una svista ma dell’applicazione del principio secondo cui la partecipazione alla discussione orale è condizione per la liquidazione delle spese. Il ricorso straordinario proposto dalla parte civile avverso la sentenza che non abbia provveduto alla liquidazione è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Le parti civili, costituite in un procedimento penale definito con sentenza di inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia presentata dall’imputato, proponevano ricorso straordinario per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di legittimità. I ricorrenti lamentavano che il giudice dell’impugnazione non avesse provveduto alla liquidazione delle spese processuali in loro favore, nonostante la documentata produzione di conclusioni scritte e nota spese mediante deposito in cancelleria.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha preliminarmente ricostruito il vizio lamentato, rilevando come alla declaratoria di inammissibilità del ricorso il precedente giudice fosse pervenuto all’esito di una pubblica udienza alla quale nessun difensore aveva presenziato. La Corte ha quindi precisato che, nella sentenza impugnata, non mancava una mera “quantificazione” delle spese, ma che le stesse non erano state affatto liquidate, in applicazione del principio per cui la parte civile che non compaia in udienza ma depositi soltanto una memoria non ha diritto al rimborso.
Gli ermellini hanno richiamato il dictum delle Sezioni Unite n. 27727 del 2024, secondo cui la mancata comparizione del difensore di parte civile in pubblica udienza, con la sola presentazione di una memoria e di una nota spese, non determina l’obbligo di condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. Tale principio è stato ribadito da precedenti conformi delle sezioni semplici, tra cui Sez. 6 n. 28615 del 2022 e Sez. 5 n. 19177 del 2022.
Quanto alla natura del rimedio esperito, la Corte ha evidenziato che la questione attiene alla corretta applicazione di un principio processuale consolidato, non già alla correzione di un vizio meramente formale o materiale della sentenza. La mancata liquidazione delle spese, essendo dipesa dall’applicazione di una regola giuridica, non è pertanto suscettibile di essere rimossa attraverso il rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi la assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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