Attenuanti generiche e pena sotto la media: motivazione non analitica (Cass. pen. Sez. VII n. 12867 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle attenuanti generiche non impone al giudice di merito di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che la motivazione richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati gli altri. La determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui singoli elementi offerti dalla legge. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti in modo significativo dal minimo edittale; se la pena è irrogata al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 07/12/2023, ha confermato la decisione. Propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 110, 628, 582 e 585 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità e al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è giudicato generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita ad affermazioni prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni della non necessarietà dell’attività istruttoria sulla provenienza delittuosa della bicicletta sottratta, alla luce della chiarezza del quadro probatorio e della comprovata attendibilità della persona offesa. La decisione non è sindacabile in sede di legittimità perché fondata su motivazione coerente, priva di illogicità manifeste e di valutazioni incongrue.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti per motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. È sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri da tale valutazione. I giudici di appello hanno valorizzato la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione.

Sul trattamento sanzionatorio, il Collegio richiama il principio secondo cui la determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva, non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale. Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.

La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena determinata in primo grado in misura di poco superiore al minimo edittale, in ragione della capacità a delinquere e della gravità del reato, con argomentazioni immuni da illogicità manifeste, rispetto alle quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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