Ricettazione, attenuanti generiche e continuazione: motivi di fatto inammissibili (Cass. pen. Sez. VII n. 12871 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, in tema di ricettazione, violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, allorché l’impugnazione si articoli esclusivamente in fatto e si risolva nella richiesta di una rilettura degli elementi probatori, restando estranea ai poteri della Corte l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. La determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui singoli elementi offerti dalla legge, con obbligo di motivazione rafforzata solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale. È manifestamente infondata la doglianza sul mancato riconoscimento della continuazione tra condotte verificatesi in contesti temporali differenti e integranti fattispecie eterogenee, in difetto di una unitaria e preordinata ideazione complessiva.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20/06/2024, per il reato di ricettazione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche e senza riconoscimento della continuazione con reati già giudicati in via definitiva. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione sugli elementi costitutivi del reato. Con il secondo censura la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Con il terzo contesta la violazione dell’art. 81 cod. pen. per il mancato riconoscimento della continuazione con i reati di cui agli artt. 337, 582 e 635 cod. pen., già giudicati con sentenza irrevocabile.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara inammissibile. La censura, pur formalmente incentrata sulla violazione dell’art. 648 cod. pen., è articolata esclusivamente in fatto. Resta estraneo ai poteri della Cassazione rileggere gli elementi probatori posti a fondamento della decisione o adottare autonomi parametri di ricostruzione dei fatti.

I giudici di appello hanno indicato una pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente. La ricostruzione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, come tali, insindacabili in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche non impone al giudice di merito di considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. La Corte territoriale ha correttamente valorizzato la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione. Sul punto richiama Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 – 01 e Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02.

Sul trattamento sanzionatorio il Collegio ribadisce che la determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva, non di un giudizio analitico sui singoli elementi. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; quando invece la pena è inferiore alla media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Richiama Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01 e Sez. 5 n. 47783 del 27/10/2022, Haddi.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le condotte in esame e quelle già giudicate si sono verificate in contesti temporali differenti e integrano fattispecie eterogenee, prive di una nota modale oggettivamente rivelatrice di una unitaria e preordinata ideazione complessiva, con conseguente inapplicabilità della continuazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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