Attenuanti generiche e ricorso inammissibile preclude la prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 13057 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche mediante richiamo, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti, essendo sufficiente il richiamo ai precedenti penali dell’imputato. Il ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione delle cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con la conseguenza che resta preclusa la declaratoria di prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, come contestati nei capi di imputazione.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificarne la fondatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. era stato argomentato in ragione delle circostanze del fatto — cessioni ripetute in un rilevante arco temporale — e dei precedenti penali specifici.
Su questo punto i giudici di legittimità richiamano la consolidata interpretazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudizio di fatto espresso dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittorio e idoneo a dare conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. È sufficiente, ai fini dell’esclusione, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato, come affermato da Sez. V n. 43952 del 13.04.2017, Rv. 271269.
Nel caso concreto, oltre ai precedenti penali, la Corte territoriale ha individuato un ulteriore comportamento di sicura valenza negativa, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., costituito dalla gravità del fatto. Si tratta di un giudizio congruamente argomentato e pertanto incensurabile in sede di legittimità.
La Corte ricorda poi l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. II n. 28848 dell’08.05.2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. Un. n. 32 del 22.11.2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. IV n. 18641 del 20.01.2004, Tricorni). Ne consegue che è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. V n. 15599 del 19.11.2014, Zagarella, Rv. 263119).
Infine, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, rilevata l’assenza di elementi che dimostrino l’estraneità della parte alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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