Scambio elettorale politico-mafioso e aggravante dell’elezione del candidato (Cass. pen. n. 12909/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la circostanza aggravante prevista dall’art. 416-ter, comma 3, cod. pen. è integrata dall’avvenuta elezione del candidato che abbia concluso il patto illecito. Non è necessario dimostrare che i voti procurati in esecuzione dell’accordo abbiano determinato causalmente il risultato elettorale, anche in considerazione della segretezza del voto e della conseguente impossibilità di accertare in concreto tale incidenza. La conclusione è coerente con la natura di reato di pericolo dello scambio elettorale politico-mafioso, per la cui consumazione non è richiesto che la promessa di procacciamento dei voti produca un risultato effettivo. L’interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito quando sia sorretta da motivazione logica e conforme alle massime di esperienza.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato nei giudizi di merito per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo l’imputazione, durante una competizione elettorale amministrativa aveva accettato da un esponente apicale di un’associazione mafiosa la promessa di procurargli voti, offrendo in cambio denaro, utilità e disponibilità a soddisfare interessi ed esigenze del sodalizio. La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la condanna e le relative statuizioni civili.
Con il ricorso per cassazione venivano contestate, tra l’altro, l’utilizzabilità delle intercettazioni, la ricostruzione probatoria del patto elettorale, la capacità di intendere e di volere dell’imputato, la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-ter, comma 3, cod. pen. e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Quanto all’aggravante, la difesa sosteneva che non fosse sufficiente l’avvenuta elezione, occorrendo la prova dell’effettiva incidenza sul risultato dei voti oggetto del patto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto alle intercettazioni, ritiene legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando il giudice richiami e faccia propri gli atti del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, rendendo così riconoscibile il percorso cognitivo e valutativo seguito. Nel caso concreto, i decreti contenevano inoltre autonome osservazioni sul requisito dell’urgenza e sulla necessità delle captazioni. Le censure concernenti il significato delle conversazioni vengono invece ricondotte alla valutazione del fatto, riservata al giudice di merito quando l’interpretazione sia sorretta da argomenti logici.
La Corte ritiene adeguatamente dimostrato anche il patto elettorale sulla base del complesso delle risultanze valorizzate nei due gradi di merito: conoscenza dell’ambiente mafioso, rapporti con l’intermediario, incontro con l’esponente apicale, interlocuzioni durante la campagna elettorale, riferimenti al sostegno elettorale, alla somma concordata e alle ulteriori utilità promesse. Le censure difensive vengono considerate dirette a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità.
Quanto all’aggravante, la Cassazione osserva che l’avvenuta elezione del candidato è sufficiente, secondo il testo dell’art. 416-ter, comma 3, cod. pen., a determinarne l’applicazione. Non occorre verificare se e in quale misura i voti oggetto del patto abbiano concretamente inciso sul risultato, poiché una simile prova sarebbe incompatibile con la segretezza del voto. La soluzione è inoltre coerente con la natura di reato di pericolo della fattispecie, che non richiede neppure per la consumazione del delitto base l’effettivo conseguimento dei voti promessi. Il ricorso viene pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese processuali e civili.
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