Inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 29245 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile nei soli limiti dei vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, era stato condannato per reati in materia di stupefacenti.
Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati; con un secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha inserito l’art. 599-bis nel codice di rito. La norma consente alle parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., di chiedere la decisione in camera di consiglio dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri.
Da tale struttura negoziale deriva un regime impugnatorio rigoroso. Il ricorso è ammissibile solo se il ricorrente prospetta vizi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.
In questa cornice la Corte richiama il precedente Sez. 2 n. 30990 del 01/06/2018, che ha escluso l’ammissibilità delle doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché il successivo Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, secondo cui alcuno spazio è ammesso per i vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione.
Il motivo sulla pena concordata, non prospettando profili di illegalità, è pertanto inammissibile. Il ricorrente si limita a dedurre in via generica la violazione dell’art. 133 cod. pen. rispetto a una pena negoziata. La Corte ribadisce il principio espresso da Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018: il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte rileva che non sussiste l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro della Corte cost. n. 186 del 2000, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all'impugnazione
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello