Attenuazione della probatio diabolica nella rivendica senza contestazione del dante causa comune (Cass. civ. Sez. II n. 31567 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di rivendicazione, disciplinata dall’art. 948 cod. civ., il rigore della cosiddetta probatio diabolica — che impone all’attore di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, a un acquisto a titolo originario o dimostrando l’usucapione — si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa delle parti. In tale ipotesi il rivendicante non deve provare il diritto dei propri autori fino a un acquisto a titolo originario, ma soltanto che il bene ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto. Il concreto atteggiarsi dell’onere probatorio varia quindi secondo l’atteggiamento della parte convenuta, sicché la mancata contestazione della comunanza del dante causa legittima l’accoglimento della domanda sul fondamento dei titoli prodotti.
Il Fatto
Le comproprietarie di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale agivano in rivendica contro l’occupante, assumendone l’appropriazione e la recinzione arbitraria, e ne chiedevano il rilascio. Il convenuto e gli intervenuti resistevano, spiegando domanda riconvenzionale di usucapione per possesso ultraventennale.
Il Tribunale di Paola rigettava tanto la domanda principale, per mancata prova della cosiddetta probatio diabolica, quanto la riconvenzionale, per difetto di prova del possesso ad usucapionem. La Corte d’Appello di Catanzaro riformava la decisione, accoglieva la rivendica e condannava al rilascio. I soccombenti ricorrevano in Cassazione con tre motivi, tutti incentrati sull’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati manifestamente infondati. Essi contestano tutti il fatto che la sentenza impugnata, riformando il rigetto di primo grado, abbia ritenuto attenuato nel caso concreto il rigore dell’onere probatorio tipico dell’azione di rivendica.
La Corte richiama la nozione consolidata di probatio diabolica — che impone all’attore di risalire, anche attraverso i propri danti causa, a un acquisto a titolo originario o di dimostrare i presupposti dell’usucapione — e ne conferma la natura non assoluta. Il concreto atteggiarsi di tale onere varia a seconda dell’atteggiamento del convenuto e può attenuarsi quando costui invochi infondatamente un possesso ad usucapionem sopravvenuto all’acquisto della proprietà della parte attrice, senza contestare tale precedente proprietà o quella di un comune dante causa.
In tale ipotesi è sufficiente la dimostrazione della validità del titolo di acquisto del rivendicante e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere. La Corte distrettuale ha ritenuto raggiunta la prova sulla base dei titoli prodotti, che hanno permesso di risalire alla proprietà del dante causa comune, e ha valorizzato il fatto che il possesso ad usucapionem invocato era stato fatto decorrere dal 1990, ossia da data successiva all’acquisto delle originarie attrici.
La Corte distingue con nettezza la regola sostanziale da quella processuale. Il convenuto può anche limitarsi a far valere il proprio possesso, e la prova della proprietà continua a gravare sull’attore; ma la mancata contestazione della proprietà in capo al comune dante causa e il riconoscimento della sua appartenenza alla comunione ereditaria — compiuto da tutti i condividenti, compresa la dante causa dei ricorrenti — producono agevolazioni probatorie in favore del rivendicante. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e alle sanzioni processuali.
Nota della Redazione
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