Nomina direttori Area Vasta: alta amministrazione e interesse del dirigente (TAR Marche n. 63 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina dei direttori delle Aree Vaste dell’azienda sanitaria unica regionale costituisce atto di alta amministrazione di ampia discrezionalità, assimilabile alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, e non richiede alcuna comparazione tra i soggetti iscritti nell’elenco degli idonei. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica di illogicità e manifesta irragionevolezza delle scelte organizzative e di nomina. Il dirigente che assume di essere stato pretermesso è titolare di una posizione di interesse legittimo alla corretta esplicazione del potere organizzativo, ma deve allegare e provare, anche in via prospettica, la concreta utilità ritraibile dall’annullamento. In difetto, la censura è inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente amministrativo di lungo corso dell’azienda sanitaria regionale e iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale e di zona, impugnava le delibere della Giunta regionale con cui erano state individuate le sedi delle cinque Aree Vaste, nominati i rispettivi direttori e determinati i relativi compensi. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, lamentando la perdita delle proprie funzioni e della chance di accedere all’incarico direzionale.
Con motivi aggiunti impugnava poi la determina del direttore generale dell’azienda e la delibera regionale di approvazione del regolamento di organizzazione dell’area amministrativo-tecnico-logistica. Il primo grado si era chiuso con declaratoria di difetto di giurisdizione, annullata in appello con rimessione della causa al TAR, davanti al quale il giudizio è stato riassunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo regionale: la legge regionale n. 13/2003 ha accorpato le aziende sanitarie locali nell’azienda unica regionale, poi articolata in Aree Vaste dalle successive leggi regionali n. 17/2010 e n. 17/2011. Nel silenzio della legge, l’individuazione delle sedi rientra nella competenza residuale della Giunta, e la scelta dei capoluoghi non risulta illogica.
Sul primo motivo, il TAR esclude che la nomina dei direttori di Area Vasta debba seguire le regole degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all’amministrazione di cui al d.lgs. n. 165/2001. La scelta, come chiarito dal Consiglio di Stato n. 3031 del 2025, è atto di alta amministrazione, ponte tra indirizzo politico e gestione: nessuna comparazione è dovuta tra gli idonei.
Quanto alla dedotta carenza di titoli di due nominati, la censura è inammissibile per difetto di interesse. La Giunta aveva circoscritto la scelta ai tredici ex direttori di zona con i migliori risultati gestionali: il ricorrente, dirigente amministrativo e non direttore di zona, non avrebbe potuto essere nominato. Il Collegio ricorda che le controversie sull’iscrizione nell’elenco sono devolute alla giurisdizione ordinaria.
Sui motivi aggiunti, il regolamento di organizzazione dell’area è atto di gestione di competenza aziendale, espressione del potere privatistico dell’azienda sanitaria. Le censure sono generiche e di diritto oggettivo: non si deduce né si dimostra che l’incarico del ricorrente sia cessato o peggiorato. Quanto alla delibera regionale, mancano motivi specifici avverso l’attività di vigilanza. Rigettate le censure, è respinta anche la domanda risarcitoria; spese compensate.
Nota della Redazione
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