L’istanza che sollecita la definizione del procedimento non è accesso documentale (TAR Campania n. 4260 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ostensione documentale intervenuta nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto la pretesa ostensiva azionata risulta integralmente soddisfatta. L’azione ex art. 116 c.p.a. presuppone una valida istanza di accesso rimasta senza riscontro; qualora l’istanza, nella sua sostanza, non configuri una domanda di accesso documentale ma una mera sollecitazione alla conclusione del procedimento, il ricorso è originariamente inammissibile. La manifesta inammissibilità dell’azione, rilevabile anche quando la domanda principale sia definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, preclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, equivalendo alla manifesta infondatezza della pretesa di cui all’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente, richiedente protezione internazionale, presentava istanza alla Commissione territoriale di Caserta il 20.02.2026, formalmente qualificata come “Istanza di accesso agli atti e elezione di domicilio”. Il testo chiedeva, nella parte dispositiva, di provvedere con urgenza alla definizione del procedimento pendente e alla convocazione per l’audizione. Avverso il silenzio serbato sull’istanza, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 25 della l. n. 241/1990 e 116 c.p.a., con richiesta di esibizione documentale e nomina di commissario ad acta, oltre a istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Ministero dell’Interno si costituiva, producendo la relazione della Commissione territoriale che dichiarava di aver trasmesso gli atti in data 29.04.2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la trasmissione dei documenti avvenuta il 29.04.2026, dopo la proposizione del ricorso ma prima dell’udienza, aveva soddisfatto la pretesa ostensiva. L’art. 34, comma 5, c.p.a. codifica un istituto di natura sostanziale, distinto dalla improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell’interesse azionato. Non essendo state presentate memorie contestative sull’esaustività dell’ostensione, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda principale.

Il giudice ha tuttavia esaminato autonomamente l’istanza di patrocinio a spese dello Stato. L’atto del 20.02.2026, pur recando in oggetto la dicitura “accesso agli atti”, nella parte dispositiva chiedeva esclusivamente la definizione del procedimento e l’anticipazione della convocazione. L’art. 25, comma 2, della l. n. 241/1990 presuppone che l’istante individui con determinatezza i documenti richiesti, mentre nel caso di specie mancava qualsiasi indicazione utile e la stessa narrativa del ricorso chiariva che l’interesse era di natura acceleratoria.

La pretesa sostanziale avrebbe dovuto essere qualificata come sollecito alla conclusione del procedimento, tutelabile mediante il rito del silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., e non mediante il rito speciale dell’accesso ex art. 116 c.p.a. L’utilizzo di uno strumento processuale strutturalmente incompatibile rendeva il ricorso originariamente inammissibile, a prescindere dalla sopravvenuta ostensione.

L’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 subordina l’ammissione al beneficio alla condizione che le ragioni non risultino manifestamente infondate. Il Collegio ha ritenuto che l’inammissibilità originaria dell’azione equivalga alla manifesta infondatezza, poiché la pretesa non era astrattamente tutelabile nelle forme prescritte. I principi di effettività della tutela e di accessibilità alla giustizia non possono legittimare un utilizzo distorto degli strumenti processuali. Le spese sono state compensate in ragione della natura della vicenda e della condotta dell’Amministrazione, che aveva dato riscontro solo dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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