Atti meramente confermativi ed estromissione dal giudizio (TAR Puglia n. 736 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È atto meramente confermativo, e come tale insuscettibile di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo, il provvedimento con cui l’amministrazione, a fronte di una richiesta di riesame, si limita a dare atto della già intervenuta definizione del procedimento con un precedente provvedimento divenuto definitivo, senza operare alcuna riapertura dell’istruttoria né una nuova ponderazione degli interessi coinvolti. Non è configurabile un obbligo dell’amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli già emanati, attesa la natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela. L’apertura di una nuova procedura concorsuale o autorizzatoria non equivale a riapertura dei termini della precedente procedura, ormai conclusasi con atto non impugnato. L’eventuale contestazione avrebbe dovuto essere proposta avverso l’atto conclusivo del procedimento originario.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un centro diurno per il supporto cognitivo di soggetti affetti da demenza, aveva ottenuto l’autorizzazione all’esercizio per venticinque posti e l’accreditamento per soli diciotto. A seguito di una prima richiesta di incremento, la Regione aveva accolto l’istanza con deliberazione, subordinandone l’efficacia alla trasmissione di una dichiarazione di accettazione. In mancanza di tale adempimento, l’amministrazione aveva confermato con determinazione dirigenziale la dotazione originaria di diciotto posti accreditati. Avverso tale atto la società non aveva proposto impugnazione. Dopo vari solleciti, la Regione aveva riscontrato le istanze con una nota del 12 febbraio 2024, confermando il contenuto della determinazione. La società ha quindi impugnato tale nota innanzi al TAR, chiedendone l’annullamento e l’accertamento dell’obbligo di provvedere, anche mediante la deliberazione di riapertura dei termini di cui alla D.G.R. n. 880/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria Locale, estromettendola dal giudizio, in quanto la ricorrente non aveva impugnato atti riferibili all’ASL né erano in considerazione attività amministrative a essa rimesse.

Nel merito, il TAR ha ritenuto assorbente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, qualificando la nota impugnata come atto meramente confermativo della determinazione n. 173/2023. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal Collegio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 8590 del 2021), gli atti meramente confermativi si distinguono dagli atti di conferma perché l’amministrazione non effettua alcuna nuova ponderazione degli interessi, limitandosi a richiamare gli effetti di un provvedimento già emesso; essi sono pertanto privi di autonoma portata lesiva.

Nella specie, la Regione si era limitata a dare atto della già intervenuta definizione dell’istanza con la determinazione n. 173/2023, senza operare alcuna riapertura dell’istruttoria né una rivalutazione della vicenda. La nota impugnata risultava quindi priva di carattere autonomamente lesivo, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.

Il Collegio ha altresì rilevato l’infondatezza nel merito delle censure: la determinazione n. 173/2023, non impugnata, era divenuta definitiva, con consolidamento dei relativi effetti. Non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione di rivalutare la propria determinazione su sollecitazione del privato, attesa la natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela. Infine, è stato giudicato irrilevante il richiamo alla D.G.R. n. 880/2023, che non aveva disposto la riapertura dei termini della procedura conclusa, ma aveva avviato un nuovo e diverso procedimento, al quale la ricorrente non aveva partecipato nelle forme prescritte. La società è stata condannata alla refusione delle spese in favore di entrambe le amministrazioni costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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