Ottemperanza al giudicato sul diritto all’accredito della carta del docente (TAR Lombardia n. 1559 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ. A seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria, sicché la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. È pertanto procedibile il ricorso per ottemperanza proposto decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede del debitore.
Il Fatto
Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto della parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 30 maggio 2023 a valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. Su di essa si era formato il giudicato.
Lamentando che l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato la procedibilità del ricorso. Ha rilevato che tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ha precisato che la norma richiama il titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Questa nozione differisce da quella di spedizione in forma esecutiva, che ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. costituiva il requisito per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
Il Collegio ha osservato che, dopo le modifiche della c.d. legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Sul punto il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, precisando che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali e non è dovuta alcuna indennità.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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