Spese della parte civile: necessaria la richiesta espressa dell’imputato assolto (Cass. pen. n. 12743/2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato assolto presuppone una specifica richiesta ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. La rifusione non costituisce conseguenza automatica dell’assoluzione né della soccombenza della parte civile, poiché il giudice può disporre, ricorrendone i presupposti, la compensazione totale o parziale. Nel giudizio di appello relativo ai soli interessi civili, la condanna della parte privata soccombente alle spese ai sensi dell’art. 592, comma 4, cod. proc. pen. riguarda le spese del procedimento e non equivale alla rifusione delle spese difensive sostenute dall’imputato. In assenza di una richiesta espressa di tale rifusione non è configurabile un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione.
Il Fatto
Dopo la conferma in appello di una sentenza assolutoria, gli imputati avevano chiesto la correzione del dispositivo della decisione nella parte in cui la parte civile era stata condannata genericamente al pagamento delle spese del grado. Secondo la difesa, tale formula avrebbe dovuto comprendere anche la rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati per resistere all’impugnazione proposta dalla parte civile.
La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’istanza, escludendo la presenza di un errore materiale. I ricorrenti hanno sostenuto che la richiesta contenuta nella memoria difensiva, formulata con riferimento agli effetti di legge anche in ordine alle spese, fosse sufficiente a integrare l’istanza prevista dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. e che, trattandosi di giudizio di appello limitato agli interessi civili, dovesse comunque trovare applicazione il principio di soccombenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta i ricorsi. La Corte distingue anzitutto il regime previsto dall’art. 541 cod. proc. pen. da quello dell’art. 592, comma 4, cod. proc. pen.. Il primo disciplina la rifusione delle spese connesse all’azione civile esercitata nel processo penale e, quando la domanda della parte civile venga rigettata o l’imputato sia assolto, subordina espressamente la condanna della parte civile alla circostanza che ne sia stata fatta richiesta. Il secondo riguarda invece i giudizi di impugnazione per i soli interessi civili e prevede la condanna della parte privata soccombente alle spese del procedimento.
La necessità di una richiesta specifica non deriva soltanto dal dato letterale. La pronuncia sulla rifusione delle spese sostenute dall’imputato non è infatti automatica, poiché il giudice conserva il potere di disporne la compensazione totale o parziale per giustificati motivi. La domanda deve pertanto essere formulata in termini tali da consentire al giudice di individuarne chiaramente l’oggetto e di valutarla nel contraddittorio tra le parti. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva ritenuto che la formula utilizzata nella memoria difensiva non esprimesse una specifica richiesta di rifusione, valutazione che la Cassazione considera immune da manifesta illogicità.
Ne consegue che non poteva essere utilizzato il procedimento di correzione dell’errore materiale per introdurre nel dispositivo una statuizione che non era stata specificamente richiesta e sulla quale il giudice non aveva pronunciato. La Corte ribadisce quindi che è illegittima la condanna della parte civile al rimborso delle spese sostenute dall’imputato nel grado di appello quando manchi una sua esplicita richiesta. I ricorsi vengono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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