Trattamento ABA: illegittimi i monti ore per fasce d’età, decisiva la C.T.U. (TAR Campania n. 1377 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal servizio sanitario nella misura sufficiente indicata dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità. È illegittima la delibera aziendale che fissa monti ore massimi per fasce d’età, perché sostituisce alla valutazione clinica del singolo caso un automatismo precostituito. Il PRI che si limiti a recepire quel tetto senza motivare sulle condizioni del minore e sugli esiti del trattamento è viziato da difetto di motivazione e carenza di istruttoria. La determinazione delle ore dovute spetta al giudice sulla base dell’istruttoria tecnica, non all’amministrazione mediante criteri generali.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico impugnano il Progetto Riabilitativo Individualizzato con cui l’azienda sanitaria ha riconosciuto 15 ore settimanali di terapia ABA e due ore di supervisione ogni due mesi. Contestano altresì la delibera aziendale che limita il monte ore domiciliare secondo le fasce di età e il PDTA regionale, chiedendo l’accertamento del diritto a 25 ore settimanali di trattamento e 3 ore mensili di supervisione fino alla maggiore età.
Respinta l’istanza cautelare monocratica, la Sezione ha disposto C.T.U. e fissato l’udienza di merito. Il minore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ricordando che il trattamento ABA è ricompreso nei LEA ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità. La garanzia del trattamento nella misura sufficiente non è derogabile in ragione di esigenze di finanza pubblica.
Il ricorso è respinto nella parte relativa al PDTA regionale. La delibera regionale richiamata ha modificato il percorso terapeutico eliminando il monte ore massimo vincolante: i parametri operano come orientativi e derogabili, con obbligo di motivazione da parte del Nucleo Operativo Territoriale in caso di scostamento.
È invece fondata l’impugnazione della delibera aziendale che suddivide le ore massime in modo lineare per fasce d’età. Il Collegio ribadisce l’illegittimità dei trattamenti generalizzati e precostituiti e ne dispone l’annullamento in parte qua.
Quanto al PRI, la censura di difetto di motivazione è accolta. L’azienda avrebbe dovuto specificare le ragioni dell’attribuzione delle 15 ore tenendo conto della situazione del minore, delle ore già praticate, degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere, senza applicare l’automatismo della delibera annullata.
Decisiva è la relazione di C.T.U., che ha confermato il quadro diagnostico, ha ritenuto inefficace e insufficiente il trattamento di 15 ore e ha indicato un percorso intensivo di 25 ore settimanali, di cui 10 in ambiente scolastico e 15 domiciliare, con 5 ore mensili di supervisione clinica e parent training. L’insufficienza del trattamento pregiudica il pieno sviluppo psico-fisico del minore. Il Collegio esclude che le ore possano essere recuperate tramite familiari o insegnanti di sostegno, non essendo configurabile un obbligo di formazione a carico dei genitori.
Il trattamento è fissato in 24 mesi dalla notificazione, con possibile rimodulazione dopo il primo semestre previa specifica istruttoria. L’azienda non potrà più applicare l’automatismo per fasce d’età. Spese di lite a carico della soccombente, con pagamento allo Stato per il patrocinio; oneri di C.T.U. anticipati dall’Erario e posti definitivamente a carico dell’azienda.
Nota della Redazione
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