Le imprese agromeccaniche devono svolgere attività principale per fondi (TAR Lazio n. 10253 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazione di contributi pubblici, quando l’amministrazione individua il beneficiario tramite evidenza pubblica, la qualificazione soggettiva dell’impresa costituisce elemento costitutivo dell’intuitus personae e deve essere accertata in concreto. Il bando che ammette le sole “PMI agromeccaniche” richiede che l’attività agromeccanica sia svolta in via principale e non già in via secondaria, accessoria o economicamente irrilevante. Il possesso di un codice ATECO ha valenza meramente classificatoria e non certifica l’effettivo svolgimento dell’attività. L’esclusione è legittima quando l’attività conforme al bando risulti marginale rispetto al fatturato complessivo e le prestazioni non siano rivolte a favore di PMI agricole, della pesca o dell’acquacoltura.

Il Fatto

Una società, che svolge in via principale un’attività di costruzione di edifici e lavori edili, partecipava alla procedura per l’erogazione di un contributo a valere sul fondo per l’innovazione in agricoltura di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 9 agosto 2023, chiedendo di essere ammessa in qualità di impresa agromeccanica, avendo indicato tra le attività secondarie il codice ATECO 01.61.99, incluso nella Tabella 4 dei codici ammissibili.

L’ISMEA respingeva la domanda rilevando che l’attività principale dell’impresa non rientrava tra quelle agevolabili e che la stessa non era qualificabile come agromeccanica. La società impugnava il provvedimento di rigetto e quello confermativo, deducendo la violazione della normativa di settore e l’illegittima distinzione tra attività principale e secondaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto ricordato che, quando l’amministrazione eroga contributi pubblici a sostegno di iniziative economicamente rilevanti del settore privato, tra le parti si instaura un negozio a comunione di scopo, nel quale le finalità pubbliche e private diventano essenziali anche nella prospettiva dell’intuitus personae derivante dall’elezione del beneficiario tramite evidenza pubblica.

La lex specialis qualifica il soggetto beneficiario in termini costitutivi, ammettendo le imprese agromeccaniche e non quelle che esercitino, tra le altre, anche attività agromeccaniche. La distinzione tra attività principale e secondaria è quindi immanente alla qualificazione richiesta, poiché direttamente attuativa delle finalità di interesse generale che giustificano causalmente il provvedimento ampliativo.

La Corte ha valorizzato anche il principio di effettività della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, rilevando che l’esenzione per gli aiuti alle PMI si giustifica con l’esigenza di colmare specifici fallimenti di mercato. L’amministrazione è pertanto obbligata a verificare l’effetto utile dell’aiuto in relazione al beneficiario, escludendo il richiedente quando l’attività conforme al bando sia solo accessoria o economicamente irrilevante.

Condividendo la tesi della ricorrente circa la non decisività del codice ATECO, che ha valenza classificatoria e non certificativa, il Tribunale ha comunque ritenuto rilevante la relazione percentuale tra il fatturato complessivo e la quota imputabile all’attività agromeccanica, risultata pari a circa il 3% nell’anno 2024. Tale circostanza rendeva l’attività un mero accessorio di un’impresa edile del tutto diversa da quella di interesse pubblico.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, risultando le censure infondate e del tutto indimostrato che le prestazioni fossero rivolte a favore di terze PMI agricole, della pesca o dell’acquacoltura, come richiesto dal bando. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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