Sindacabilità dei quesiti di concorso e discrezionalità tecnica (TAR Lazio n. 10254 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti di una prova concorsuale costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice sostituire il proprio sindacato a quello della Commissione. La presenza di risposte “distrattori” con margini di plausibilità non rende illegittimo il quesito, salva l’ipotesi di un errore oggettivo. La sindacabilità del merito delle risposte non è differenziabile in ragione della natura giuridica o meno delle discipline oggetto della prova, poiché tale distinzione sovrapporrebbe i presupposti della giurisdizione con l’ambito valutativo proprio della commissione.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, partecipava alla selezione per l’accesso al corso intensivo di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, disciplinato dall’art. 5, comma 11-quinquies, d.l. n. 198/2022. All’esito della prova scritta del 6 maggio 2024, le veniva attribuito un punteggio di 60/100, pari al minimo per superare la prova, ma inferiore a quello ritenuto dovuto per un miglior posizionamento in graduatoria.
La candidata impugnava gli atti della selezione, deducendo che alcuni quesiti fossero erronei o formulati in modo sviante, e chiedeva il riconoscimento del maggior punteggio. Con motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione alla graduatoria approvata, lamentando che l’Amministrazione avesse corretto un solo quesito in autotutela, senza un riesame complessivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha confermato il proprio consolidato orientamento, richiamando precedenti della Sezione, secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo è ammesso solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi; al di fuori di tale evenienza, non è consentita una sostituzione del giudizio della Commissione.
Con specifico riferimento ai quesiti contestati, il Collegio ha rilevato che le risposte indicate come esatte erano quelle sicuramente corrette, mentre le altre costituivano “distrattori” con meri margini di plausibilità, la cui funzione è quella di verificare la solidità della preparazione del candidato. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza delle risposte.
Quanto alla censura relativa al tenore dei quesiti, il Tribunale ha escluso che emerga un errore oggettivo, ritenendo compatibile la presenza di margini interpretativi con il profilo professionale del dirigente scolastico, chiamato a risolvere questioni di natura tecnica e interpretativa.
Il Collegio ha infine respinto la tesi secondo cui il merito dei quesiti giuridici sarebbe pienamente sindacabile, in quanto tale impostazione fonderebbe una tutela a diversa intensità basata sull’oggetto della prova, sovrapponendo il piano dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo della commissione, e trasformando il processo in un accertamento diretto dell’idoneità del candidato.
Alla luce di tali considerazioni, il gravame è stato respinto, con compensazione delle spese. La reiezione ha reso superfluo pronunciarsi sull’istanza di integrazione del contraddittorio formulata nei motivi aggiunti da ultimo depositati.
Nota della Redazione
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