Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della gestione e scioglimento del consorzio (TAR Calabria n. 1506 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. quando l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe più arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente. Tale carenza si configura ove la gestione del servizio, oggetto dell’istanza di salvaguardia, sia stata definitivamente trasferita al gestore subentrante e il ricorrente abbia deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione, rendendo incompatibile la prosecuzione del giudizio con le scelte gestionali successivamente adottate. La pronuncia di merito risulterebbe priva di effetti pratici.
Il Fatto
Un consorzio tra Comuni, costituito per la gestione in forma associata del servizio idrico integrato, aveva impugnato il decreto con cui l’Autorità competente aveva rigettato l’istanza per il riconoscimento del regime di affidamento in salvaguardia della gestione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006. Il provvedimento negativo si fondava sulla natura transitoria dell’affidamento, sulla sua non conformità alla normativa pro tempore vigente e sulla conseguente difformità dal principio di unicità della gestione per l’intero ambito territoriale ottimale.
Nelle more del giudizio, l’Autorità aveva individuato una società quale gestore unico del servizio per l’intero ambito regionale e, successivamente, il subentro effettivo nella gestione era avvenuto in base a un accordo operativo. Il consorzio ricorrente, dopo aver continuato a gestire il servizio fino alla data del subentro, aveva deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendola fondata. Ha rilevato che i fatti sopravvenuti all’introduzione del ricorso avevano determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, atteso che la sentenza di merito non avrebbe potuto arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente.
Il Tribunale ha posto in evidenza come il consorzio avesse trasferito la gestione al subentrante con efficacia dal 1° gennaio 2025, come stabilito nell’accordo operativo stipulato, e avesse sottoscritto un successivo accordo per il trasferimento del personale e delle infrastrutture. Ha inoltre sottolineato che il consorzio aveva deliberato il proprio scioglimento con atto notarile, confermando così il venir meno dell’interesse alla prosecuzione della gestione e della controversia.
Secondo il Collegio, l’eventuale annullamento del decreto impugnato non avrebbe prodotto alcun effetto pratico, trattandosi di una gestione ormai trasferita e definitivamente cessata mediante la delibera consortile assembleare di scioglimento e di nomina dei liquidatori. Le scelte operate dal consorzio, successive all’introduzione del gravame, sono state ritenute incompatibili con la volontà di coltivare il contenzioso.
In conclusione, assorbita ogni altra censura e richiamati gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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