Silenzio-inadempimento dello straniero: irricevibile l’azione proposta oltre l’anno (TAR Veneto n. 1593 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.. La decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza determinare l’estinzione dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale. L’interessato può ovviare alla decadenza presentando una nuova istanza che faccia nuovamente decorrere sia il termine per la conclusione del procedimento sia, in caso di persistente inadempimento, il termine decadenziale per la proposizione dell’azione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato alla Questura un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, utile alla conversione del titolo in quello per lavoro subordinato. Ricevuta la ricevuta di versamento del contributo, l’Amministrazione era rimasta inerte. Dopo un periodo di attesa, l’interessato proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, lamentando la violazione dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il profilo di irricevibilità del ricorso, sottoponendolo alle parti in camera di consiglio. Il Tribunale ha rilevato che l’azione era stata proposta ben oltre il termine annuale di decadenza decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Secondo la disciplina dettata dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Pur considerando il termine massimo di centottanta giorni indicato dal ricorrente, l’azione risultava comunque tardiva, essendo stata proposta a notevole distanza dalla scadenza di tale termine.

Il Tribunale ha precisato che la decorrenza del termine annuale produce effetti esclusivamente sul piano processuale, senza estinguere l’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale. L’interessato può tuttavia ovviare alla decadenza presentando una nuova istanza, che fa nuovamente decorrere sia il termine per la conclusione del procedimento sia, in caso di persistente inerzia, il termine annuale per l’esercizio dell’azione.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato irricevibile con compensazione delle spese di lite, in ragione della natura processuale della questione sollevata d’ufficio. Il Tribunale ha altresì disposto la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente concesso al ricorrente, risultando carente dei presupposti di legge a seguito della decisione di irricevibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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