Attività economica e patrocinio statale per enti non lucrativi (Cass. civ. Sez. II n. 11605 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato alle fattispecie nelle quali l’attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico. L’ammissione disposta dal consiglio dell’ordine ha natura anticipata e provvisoria e il giudice può revocarla non solo per mutate condizioni reddituali, ma anche quando risulti l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione. Le società di mutuo soccorso rientrano tra gli enti privi di scopo di lucro e beneficiano dell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002, fermi restando i presupposti generali di legge.
Il Fatto
Una società di mutuo soccorso propose opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Padova aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con ordinanza il Tribunale rigettò l’opposizione. La società ricorse per cassazione con quattro motivi, lamentando tra l’altro che il giudice aveva qualificato come attività economica la gestione mutualistica dell’ente, escludendola così dal beneficio. Il Ministero della Giustizia rimase intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la disciplina del patrocinio. L’ammissione disposta dal consiglio dell’ordine ha per legge natura anticipata e provvisoria. Il giudice può revocarla non solo quando risultino mutate le condizioni reddituali, ma anche quando emerga l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002. Il richiamo all’art. 112, dettato per il processo penale, non è pertinente, perché la disciplina civile è affatto diversa.
Quanto alla natura dell’ente, la Corte riconosce che le società di mutuo soccorso rientrano a pieno titolo tra i soggetti privi di scopo di lucro e sono riconducibili al terzo settore, come si trae dal d. lgs. n. 117/2017. L’art. 9 della legge n. 3818 del 1886, che prevedeva la parificazione alle Opere pie per il gratuito patrocinio, non è stato modificato dal d.l. n. 179/2012, ma il rinvio non può essere esteso oltre i limiti segnati dall’art. 119. Sarebbe irragionevole assicurare un trattamento privilegiato a tali società rispetto agli altri enti del terzo settore.
Il nucleo del principio riguarda la nozione di attività economica. Il concetto non può essere applicato in astratto, ma va calato nelle singole fattispecie. La giurisprudenza, pur in chiave tributaria, richiede la verifica che i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, operanti nell’interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale. Non è possibile affermare in linea di principio che l’attività sia economica solo perché volta ad assicurare un vantaggio ai soci attraverso l’attività d’istituto.
Il provvedimento impugnato aveva identificato l’attività economica nel fatto che la ricorrente svolgesse attività produttiva di vantaggi economici con metodo di copertura dei costi mediante i ricavi. Il ragionamento è erroneo: l’economicità così individuata è comune sia all’attività con fine di lucro sia a quella con finalità di utilità sociale, e non è utile a distinguere i due fenomeni. Il fine solidaristico non è escluso dal pagamento di un corrispettivo, salvo prova del perseguimento di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo e cassa il provvedimento con rinvio al Presidente del Tribunale di Padova, in diversa persona, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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