Docente a tempo pieno attività extrainstituzionale tra consulenza libera e occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 2 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la sola mancata richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico extraistituzionale integra l’occultamento doloso del danno e sospende il termine prescrizionale, non assumendo rilievo gli adempimenti fiscali né le comunicazioni rese da terzi all’Amministrazione. Il doloso occultamento opera sul piano oggettivo, quale impossibilità per l’ente di conoscere il pregiudizio. Per i docenti universitari a tempo pieno, la consulenza consentita dall’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 va intesa in senso ampio e comprende l’attività scientifica resa a titolo personale, non organizzata e non diretta alla soluzione di problemi concreti. Rientra nella sfera delle opere dell’ingegno, e non richiede autorizzazione, la predisposizione di studi e monografie ceduti con i diritti d’autore.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un professore ordinario a tempo pieno di un ateneo genovese, contestandogli un danno erariale per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata. I compensi percepiti da tre committenti erano stati quantificati in € 213.152,92, oltre accessori, con addebito a titolo doloso.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione parziale e, nel merito, ha sostenuto la legittimità delle prestazioni, qualificate come consulenze scientifiche e cessione di diritti d’autore. Il Collegio ha disposto un’istruttoria documentale nei confronti dell’ateneo e dei committenti, fissando nuova udienza.
La Motivazione della Corte
Sulla prescrizione, la Sezione richiama l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che fissa il termine quinquennale dalla verificazione del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Il Collegio precisa che l’istituto opera su un piano oggettivo, collegato all’impossibilità dell’Amministrazione di conoscere il danno e di agire ex art. 2935 cod. civ., e non richiede una condotta positiva di dissimulazione.
Ne deriva che la mera omissione della richiesta di autorizzazione, in quanto violazione di un atto dovuto, integra l’occultamento e sospende il decorso del termine. Irrilevanti restano le dichiarazioni fiscali e i rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Su questa base la Corte accoglie l’eccezione solo per i compensi percepiti dall’ente per il quale l’ateneo era stato messo a conoscenza dell’attività e dei relativi importi: qui manca l’occultamento e l’azione è intempestiva.
Per gli altri incarichi, in assenza di qualsiasi comunicazione, nessuna prescrizione si è maturata. Nel merito, però, la pretesa è infondata. La Procura non ha provato gli elementi costitutivi dell’attività professionale vietata, limitandosi a generiche allegazioni, e l’istruttoria non ha offerto prova certa.
La Sezione ricostruisce il regime dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 6, commi 9 e 10, legge n. 240/2010. La consulenza va letta in prospettiva liberalizzatrice, come emerge dai lavori preparatori, e richiede natura scientifica, carattere personale e non organizzato, occasionalità, assenza di iscrizione ad albi. Per le prestazioni rese al committente associativo, la Corte valorizza la destinazione degli studi a monografie e convegni e la cessione dei diritti d’autore ex art. 2575 cod. civ. e art. 1 legge n. 633/1941, ritenendo irrilevante ogni lettura formalistica. Assolve pertanto il convenuto e liquida le spese di difesa a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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