Imposta di soggiorno, estinzione per cessata materia del contendere dopo il deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 29 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile prima dell’udienza di camera di consiglio determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Resta impregiudicata ogni valutazione di merito sulla regolarità dei conti, che spetta al magistrato istruttore, al quale il fascicolo va trasmesso. Il titolare di struttura ricettiva è agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale per la riscossione dell’imposta di soggiorno, qualità che permane anche dopo la novella che lo ha qualificato responsabile d’imposta. Il venir meno dell’inadempimento originario esaurisce l’oggetto del giudizio, senza che il giudice possa pronunciarsi sul merito dei conti.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gestione dell’imposta di soggiorno riscossa da una struttura ricettiva del Comune di Alassio per gli anni 2019 e 2021. Il Pubblico Ministero aveva depositato ricorso per la resa del conto, rilevando l’omessa presentazione del conto della gestione da parte della titolare dell’esercizio.
Con decreto del 23 novembre 2023 il giudice aveva assegnato all’agente contabile il termine di 60 giorni dalla notifica per la presentazione dei conti, e al Comune un termine ulteriore di 60 giorni per gli adempimenti conseguenti e il deposito presso la Segreteria della Sezione. La notificazione del ricorso e del decreto era avvenuta il 24 novembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la qualificazione soggettiva. Secondo le Sezioni Riunite n. 22/QM/2016 del 22 settembre 2016, i titolari delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, sono agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale. La Corte precisa che tale qualità sussiste anche dopo la novella dell’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, che ha attribuito ai gestori la qualifica di responsabile d’imposta.
Tale norma, per effetto dell’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, va interpretata retroattivamente. Il Collegio richiama sul punto la propria Sez. Liguria n. 9/2024. La qualificazione di agente contabile, dunque, regge il giudizio di resa del conto.
Il thema decidendum, tuttavia, si sposta sul piano processuale. Dagli accertamenti risulta che i conti per cui è giudizio sono stati presentati al Comune di Alassio l’8 gennaio 2024 e inseriti nel sistema SI.RE.CO. ai numeri 90975 e 90976 in data 9 febbraio 2024. Il Pubblico Ministero, all’udienza in camera di consiglio, ha concluso per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il giudice recepisce la conclusione. Il deposito dei conti giudiziali da parte del Comune ha fatto venir meno l’oggetto del contendere: l’inadempimento originario che aveva giustificato il ricorso del Pubblico Ministero è stato superato. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
La Corte tiene distinto l’esito processuale dal merito sostanziale. Ogni valutazione sulla regolarità dei conti resta impregiudicata e spetta al Magistrato competente per territorio. A tal fine il fascicolo viene trasmesso al magistrato istruttore per quanto di eventuale competenza in ordine alla regolarità dei conti 90975 e 90976. Il dispositivo dispone la cancellazione della causa dal ruolo e la trasmissione della sentenza alle parti e al responsabile del procedimento di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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