Contributo pubblico simulato e responsabilità erariale degli amministratori per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 25 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo finalizzato a uno scopo pubblico e il soggetto privato beneficiario si instaura un rapporto di servizio, che coinvolge anche gli amministratori e i collaboratori del destinatario inseritisi nel procedimento di attuazione del programma. Essi rispondono del danno erariale quando pongono in essere i presupposti per l’illegittima percezione del contributo o ne provocano la distrazione dallo scopo perseguito. La rendicontazione di costi fittizi, realizzata tramite fatture poi azzerate da note di credito non comunicate all’ente erogatore, e la simulazione in larga parte del corso finanziato integrano una condotta manifestamente dolosa. Il danno da disservizio è liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. in assenza di elementi per un calcolo aritmetico.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il legale rappresentante di una cooperativa, assegnataria di un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per corsi di formazione destinati alle imprese di autotrasporto, e il rappresentante della società di formazione incaricata. Secondo l’accusa, i due avrebbero concordato la rendicontazione di costi superiori a quelli effettivamente sostenuti, presentando fatture poi abbattute dalla stessa società mediante note di credito. Il piano formativo sarebbe stato realizzato solo in minima parte.
Il procedimento penale per truffa si è chiuso con declaratoria di prescrizione del reato. La cooperativa è stata condannata a pena pecuniaria ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, mentre la società di formazione è stata assolta. La Procura ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara in via preliminare la contumacia del convenuto non costituito, rilevando che l’atto di citazione è stato notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con consegna a un familiare convivente, e che il contraddittorio è correttamente instaurato.
Nel merito, la Corte accerta un innalzamento fittizio dei costi rendicontati. Le fatture emesse risultano sostanzialmente azzerate dalle note di credito, per oltre ottanta mila euro, cosicché il contributo dovuto sarebbe stato di poche migliaia di euro. La rendicontazione di fatture azzerate era chiaramente volta a incrementare la base dei costi per percepire maggiori importi. Le testimonianze raccolte dalla Guardia di finanza dimostrano inoltre che i corsi, quandanche avviati, sono stati svolti solo in minima parte e non nella misura autocertificata.
La Corte richiama l’art. 4 del bando, che prevede la revoca del contributo in caso di accertamento di irregolarità, con obbligo di restituzione delle somme. L’esecuzione del corso risulta talmente trascurabile da compromettere le finalità formative del finanziamento.
Quanto al rapporto di servizio, la Sezione osserva che esso si instaura anche in mancanza di uno specifico provvedimento di investitura e si riferisce agli organi, agli amministratori e ai collaboratori del beneficiario. Richiama la propria sentenza n. 80/2023 e Cass. Sez. Un. ord. n. 32418 dell’8 novembre 2021, che ha confermato la giurisdizione contabile e la responsabilità erariale dei privati che abbiano disposto dei fondi in modo diverso da quello programmato. La veste di amministratore non esenta da responsabilità.
L’elemento psicologico è il dolo. Il convenuto non costituito ha reso false dichiarazioni sull’esecuzione del corso; l’altro ha permesso l’inganno tramite la plurima emissione di fatture poi azzerate, in forza di un accordo di ripartizione che gli assegnava il 70% delle somme riscosse. Decisiva è la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 per lo svincolo della fideiussione, con cui ha asserito il pagamento di fatture in realtà azzerate. La Corte liquida il danno da disservizio in via equitativa nella misura di euro 1.132,90, pari al 2% della somma illegittimamente appresa, e condanna i convenuti in solido.
Nota della Redazione
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