Sei scatti stipendiali a militari forze di polizia per TFS (TAR Lombardia n. 195 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990, spetta, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle forze di polizia, di ordinamento civile e militare, e non ai soli appartenenti alla Polizia di Stato. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al pagamento della restante contribuzione previdenziale per il collocamento in congedo a domanda, opera ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio. La mancata osservanza del termine per la domanda di collocamento in quiescenza non determina decadenza, attesa l’ambiguità della disposizione sui presupposti del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Luogotenente della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio a domanda il 17 febbraio 2019, con congedo pensionistico dal 18 febbraio 2019, all’età di 55 anni e con 35 anni di servizio utile. L’I.N.P.S. ha elaborato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio senza attribuire i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha quindi agito davanti al TAR per l’annullamento in parte qua del prospetto, l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Ente al ricalcolo. L’I.N.P.S. si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, l’infondatezza nel merito e la sopravvenuta decadenza dal beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, l’art. 1911 cod. ord. mil. e l’art. 2268 cod. ord. mil. La questione centrale attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
Il Tribunale ha aderito all’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, riconoscendo il beneficio a tutti gli appartenenti delle forze di polizia, civili e militari. Ha richiamato, tra le altre, le pronunce del Consiglio di Stato, sez. II, n. 4844 del 2023, n. 2985 del 2023 e n. 3317 del 2024, oltre a CGARS n. 926 del 2022. Ha altresì segnalato le decisioni di segno contrario, tra cui TAR Valle d’Aosta n. 14 del 2022 e TAR Reggio Calabria n. 223 del 2022.
L’argomentazione si fonda su tre passaggi. In primo luogo, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che assoggetta a regime oneroso il beneficio per il personale in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è quindi inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. In secondo luogo, il beneficio è disciplinato dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza. In terzo luogo, l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 per effetto dell’art. 2268 cod. ord. mil. non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella formulazione previgente, poiché l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme a loro volta già abrogate.
Quanto all’eccezione di decadenza, il Collegio ha escluso che dal mancato rispetto del termine per la domanda di collocamento in quiescenza possano derivare conseguenze preclusive. L’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza dei presupposti della decadenza, e il rinvio alle “condizioni” richiama lo status soggettivo dell’interessato, non gli oneri procedimentali. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento in parte qua del prospetto e condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità entro sessanta giorni.
Nota della Redazione
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